STATUTO SOCIALE
TITOLO 1: Denominazione - Sede
Art. 1
E' costituita con sede in Cagliari in Via della Pineta, 84/bis l'Associazione Sportiva
"Sardegna Sport (SA.SPO. Cagliari)"
Art. 2
I colori sociali sono: azzurro e bianco.
Lo stemma, sullo sfondo di una pista di atletica, riporta la scritta "SA.SPO." e
ogni singola lettera rappresenta in modo stilizzato le seguenti discipline sportive: Atletica
normodotati (a simbolo di integrazione e apertura dell'Associazione stessa verso
l'intera società), Canoa, Basket in carrozzina, Nuoto
e Atletica in carrozzina.
TITOLO 2: Scopi e finalità
Art. 3
Il Gruppo Sportivo e un'Associazione apartitica, aconfessionale e senza fini di
lucro.
Art. 4
Il Gruppo Sportivo ha come scopo primario la promozione, la diffusione, il
coordinamento, la sperimentazione delle attività sportive tra non vedenti, disabili
fisici, disabili psichici, non vedenti e disabili fisici, ecc., a fini agonistici,
educativi, riabilitativi, ricreativi, culturali.
Il Gruppo Sportivo:
- Partecipa e fa partecipare i propri iscritti a manifestazioni e seminari inerenti alle
attività che svolge;
- Organizza manifestazioni, agonistiche e non, a carattere nazionale ed internazionale,
seminari, ecc.;
- Fa pubblicità e cura pubblicazioni tecniche sulle attività proposte;
- Aderisce a vari Enti nazionali ed internazionali di promozione sportiva, Federazioni
Nazionali, Unioni Sportive, ecc.;
- Rilascia tessere ed attestati ai propri Dirigenti, Istruttori, Atleti ed Associati.
Art. 5
Per il raggiungimento dei suoi scopi, il Gruppo Sportivo osserva lo Statuto ed i
Regolamenti della F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) a cui è affiliata.
Art. 6
Il Gruppo Sportivo può istituire delle Sezioni al fine di meglio raggiungere gli
scopi sociali.
Art. 7
Il Gruppo Sportivo è costituito a tempo indeterminato.
TITOLO 3: I Soci
Art. 8
Il Gruppo Sportivo ha le seguenti categorie di soci:
- Soci Ordinari;
- Soci Atleti;
- Soci Onorari;
- Soci Sostenitori.
Soci Ordinari e Soci Atleti sono coloro che pagano la quota associativa stabilita
dal Consiglio Direttivo.
Soci Onorari sono coloro che vengono dichiarati tali dall'Assemblea Sociale, su proposta
del Consiglio Direttivo.
Soci Sostenitori sono coloro che versano spontaneamente una certa quota a favore della
Società, al solo fine di aderire agli scopi istituzionali della Società stessa.
Il termine di scadenza per il pagamento della quota associative è fissata in un mese
dall'inizio dell'anno sportivo.
Iscrizioni successive saranno subordinate alla disponibilità di personale e struttura, al
fine di garantire il regolare svolgimento delle attività del Gruppo.
Quote suppletive potranno essere richieste agli associati per l'iscrizione degli stessi ad
Unioni Sportive, Federazioni, Clubs, ecc.
Le quote comunque versate non sono rimborsabili.
Art. 9
L'anno sociale coincide con l'anno solare per quanto riguard l'aspetto
amministrativo e con l'anno sportivo della F.I.S.D. per quanto concerne l'aspetto
associativo.
Art. 10
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, portatori di handicap e
non, dedicano la loro attività allo sport inteso come momento di alto livello, di
educazione, maturazione umana e civile, integrazione sociale.
Per diventare associati occorre presentare domanda di ammissione, redatta su apposito
modulo e versare la quota associativa stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.
Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti, comporta
l'esclusione dell'associato.
Le domande di iscrizione presentate dai giovani di età inferiore ai 18 anni, con le
formalità di cui sopra, devono essere corredate dall'assenso di chi esercita la patria
potestà.
Con la domanda, l'aspirante socio si impegna, in caso di accettazione, ad osservare lo
Statuto, gli eventuali Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo e tutte le
decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
E' facoltà del Consiglio Direttivo di respingere la domanda entro 60 gg. dalla data di
presentazione, restituendo la quota associativa. La deliberazione del Consiglio Direttivo
che respinge la domanda di ammissione, deve essere motivata e non è appellabile.
Della deliberazione deve essere data comunicazione scritta all'aspirante Socio.
Trascorso il termine di cui sopra, la domanda si intende tacitamente accettata.
Art. 11
La qualifica di associato si perde:
- Per dimissioni (da presentarsi per iscritto);
- Per esclusione (conseguente a morosità);
- Per radiazione (pronunciata contro il Socio che commetta azioni disonorevoli o la cui
condotta costituisca ostacolo al buon andamento del Gruppo Sportivo).
Sulla proposta di radiazione delibera il Consiglio Direttivo.
I Soci dimissionari o esclusi per morosità, per essere riammessi devono sottoporsi alle
norme stabilite dall'Art. 10.
Art. 12
I Soci sono tenuti ad osservare scrupolosamente norme di correttezza nei rapporti
associativi. A carico dei trasgressori, il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti
provvedimenti:
- Ammonizione;
- Sospensione;
- Radiazione.
TITOLO 4: Le Assemblee
Art.13
L'Assemblea Ordinaria si riunisce di regola una volta all'anno, entro il 31 marzo, per
l'approvazione
dei rendiconto economico-finanziario e morale e per il rinnovo degli Organi Sociali (se
scaduti).
L' Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta se ne verifichi la necessità.
Può essere richiesta da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un
terzo dei Soci aventi diritto di voto, con domanda scritta contenente l'Ordine del Giorno,
e presentata al Presidente del Gruppo Sportivo. In tal caso l'Assemblea deve essere
convocata entro 30 gg. dalla richiesta.
L'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è indetta e convocata dal Presidente
mediante circolare ed avviso affisso, non meno di 30 gg. prima del giorno stabilito,
all'albo della Sede Sociale e delle eventuali Sedi staccate.
L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
Art. 14
L'Assemblea è presieduta da un Presidente, eletto dall'Assemblea tra i Soci non facenti
parte del Consiglio Direttivo. Ad esso spetta constatare la ritualità e il diritto degli
intervenuti all'Assemblea. L'Assemblea elegge anche un Vice Presidente, nonchè un
Segretario per la redazione del verbale della riunione, che è sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario.
Elegge, altresì, tre scrutatori per le votazioni a scrutinio palese.
Art. 15
L'Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza semplice, con
l'intervento di almeno metà più uno dei soci: in seconda convocazione, sempre a
maggioramza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti. E' ammessa la
convocazione nello stesso giorno, purchè intercorra tra le due convocazioni un intervallo
di almeno un'ora.
In casi di modificazioni dello Statuto occorre una maggioranza di due terzi degli
intervenuti all'Assemblea, con diritto di voto. La votazione avviene per alzata di mano;
per l'elezione delle cariche sociali, a scrutinio segreto. In quest'ultimo caso sono
nominati cinque scrutatori, di cui due non vedenti (per Gruppi Sportivi che si occupino di
non vedenti).
Art. 16
Potranno prendere parte all'Assemblea con diritto di voto gli associati regolarmente
iscritti, in regola con il versamento delle quote associative, appartenenti al Gruppo
Sportivo da almeno tre mesi, che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età.
Non possono effettuare elettorato attivo e passivo coloro che, per qualsiasi motivo,
risultino esclusi dal godimento dei diritti politici.
Non hanno diritto all'elettorato passivo coloro che abbiano rapporti di lavoro retribuito
con il Gruppo Sportivo e coloro che non abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età.
In Assemblea ogni Socio può rappresentare per delega un solo altro associato.
TITOLO 5: Il Consiglio Direttivo
Art. 17
Il Consiglio Direttivo si compone di un Presidente e di sei membri, eletti dall'Assemblea
su liste separate.
Ad esso si affianca, in qualità di cooptato, con voto consultivo, un Coordinatore
Tecnico, di provate capacità tecnico-sportive, nominato dal Consiglio Direttivo nella
riunione di insediamento, su proposta della Commissione tecnica.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri membri 1 o 2 Vice Presidenti, il Tesoriere ed
il Segretario.
Può altresì nominare altre figure ritenute utili per un buon funzionamento della
Società.
Art. 19
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente; in sua
assenza, dal Vice Presidente o dal componente con maggiore anzianità di carica.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di quattro anni. Si riunisce almeno
una volta ogni due mesi; può però essere convocato anche su richiesta scritta di almeno
tre dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purchè sia presente la maggioranza dei
suoi componenti.
Il Consigliere che, per ingiustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive,
decade dalla carica.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice; debbono essere
verbalizzate nell'apposito libro sociale dal Segretario o da un Consigliere incaricato, e
rese note ai Sici.
In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
In caso di dimissioni di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione del
Consigliere dimissionario con il primo dei non eletti, purchè eleggibile.
Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo,
comportano le dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo.
Le dimissioni del Presidente comportano l'effettuazione di elezioni per la nomina del solo
Presidente.
Se a tale carica risulta eletto un Consigliere, il Consiglio Direttivo viene integrato con
il primo dei non eletti, purchè eleggibile.
Tutti i compiti del Presidente, fino alla normale scadenza assembleare, vengono assunti
dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo dimissionario rimane in carica sino alla nomina del nuovo
Consiglio per il disbrigo degli affari correnti.
Il Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario (o decaduto) deve convocare
l'Assemblea Straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, per una
data non posteriore di 40 gg. a quella delle dimissioni.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo provvede al funzionamento amministrativo ed organizzativo del
Gruppo Sportivo.
E' investito dei più ampi poteri per la direzione ed amministrazione ordinaria e
straordinaria.
Tra l'altro:
- Decide sull'ammissione dei Soci;
- Nomina i tecnici, gli allenatori e gli animatori;
- Presenta annualmente all'Assemblea Ordinaria una relazione morale e finanziaria.
TITOLO 6: Compiti del Presidente
Art. 21
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, provvede al disbrigo delle questioni di
ordinaria amministrazione, esegue le decisioni prese dal Consiglio Direttivo.
Di conceto con il Vice Presidente e l'Economo, sentito, per quanto compete, il parere del
Coordinatore Tecnico, prende le decisioni ritenute necessarie per il buon andamento del
Gruppo Sportivo (ove non abbia provveduto il Consiglio Direttivo), nel rispetto delle
direttive impartite dal Consiglio Direttivo e dallo Statuto.
Deve rendere conto del proprio operato al Consiglio Direttivo.
In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice
Presidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano di carica.
Il Presidente è il legale rappresentante del Gruppo Sportivo.
TITOLO 7: Il Segretario
Art. 22
Il Segretario, di norma, redige i verbali.
Attende, inoltre, alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei Soci, trasmette gli
inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, provvede ai rapporti tra
il Gruppo Sportivo e gli Organi Federali, tiene aggiornato lo schedario degli atleti.
TITOLO 8: Il Tesoriere
Art.23
Il Tesoriere si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri
contabili. Provvede, altresì, alle spese da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne
fa le veci.
TITOLO 9: La Commissione Tecnica
Art. 24
La Commissione Tecnica è costituita:
- Dal Coordinatore Tecnico, che la presiede;
- Dai Tecnici operanti nei vari settori.
Ha i seguenti compiti:
a) Predispone i programmi tecnico-sportivi;
b) Predispone le proposte tecniche, da sottoporre a deliberazione del Consiglio Direttivo.
c) Provvede all'organizzazione tecnica delle attività previste;
d) Convoca e organizza l'accompagnamento degli atleti nei vari impegni previsti;
e) Attiva e sperimenta nuove attività.
TITOLO 10: Il Collegio dei Probiviri
Art. 25
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal
Consiglio Direttivo al di fuori del proprio seno e dura in carica 4 anni.
Giudica le vertenze, in 20° grado, sorte nell'ambito della Società e che interessino uno
o più Soci nelle quali si sia espresso il Consiglio Direttivo.
Il termine, per ricorrere, è di massimo 30 gg. dalla notifica del provvedimento.
Decide, inoltre, in unica istanza in ordine all'interpretazione dello Statuto, nonchè sui
conflitti di competenza fra gli Organi del Gruppo Sportivo.
Si raduna su richiesta di almeno uno dei Soci, interessati alla vertenza, oppure su
richiesta di un membro del Consiglio Direttivo.
Decide, dopo aver udito le parti interessate ed espletate tutte le indagini che ritenga
opportune.
TITOLO 11: Il Collegio dei Sindaci
Art. 26
Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea.
Si compone di tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica 4 anni.
I Sindaci, nella prima riunione, eleggono il loro Presidente.
Il Collegio dei Sindaci sorveglia l'amministrazione, esamina i libri contabili e fa
relazioni all'assemblea sull'andamento della gestione amministrativa.
Gli sono devoluti i poteri e le attribuzioni stabilite per legge per i Collegi Sindacali.
TITOLO 12: Il Patrimonio
Art. 27
Il patrimonio del Gruppo Sportivo è costituito:
a) Da tutti i beni immobili e mobili di proprietà del Gruppo Sportivo, ivi compreso tutto
il materiale ed altro (indumenti di gioco, palloni, ecc.);
b) Dalle quote dei Soci;
c) Da eventuali elargizioni, lasciti, donazioni e contributi;
d) Da qualsiasi altro provento per attività svolta dal Gruppo Sportivo.
Art. 28
Lo scioglimento del Gruppo Sportivo può essere deciso soltanto con l'assenso di almeno i
quattro quinti dei Soci.
In caso di scioglimento, il patrimonio del Gruppo Sportivo sarà devoluto all'Associazione
Sarda Paraplegici (A.SA.P.) a condizione che mantenga viva, per quanto possibile,
l'attività sportiva intrapresa dal Gruppo.
Art. 29
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, sono valide, per quanto complete, le
norme e i regolamenti emanati dalla F.I.S.D. e dal C.O.N.I..
In caso di discordanza, fanno testo le norme del Codice Civile.