COMPETENZE DELLA COMMISSIONE
REGIONALE PER L'IMPIEGO![]()
Attua un rapporto di consultazione permanente con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con quelle dei datori di lavoro; ( Art. 24 comma 2, L. 675/77)
Invia alla Commissione Centrale per l'Impiego una
relazione sulla propria attività;
(ultimo comma, art. 24 L. 675/77)
Assicura, attraverso i competenti
Ispettorati Provinciali del Lavoro con riferimento all'avviamento
con richiesta nominativa, l'osservanza dei divieti di cui
all'art. 1 della
legge 903/77;
Assume compiti di iniziativa e di
coordinamento al fine di promuovere intese tra le
parti sociali per favorire l'impiego dei giovani in
attività lavorative e formative;
(Art. 3 bis comma 9 L.479/78)
Approva i progetti di formazione e lavoro
predisposti dagli Enti pubblici economici,
dalle imprese e loro consorzi ovvero dalle loro
organizzazioni nazionali;
(Art. 3, comma 3 L. 863/84)
Amplia il limite di tempo per
l'assunzione nominativa di lavoratori che hanno concluso
il contratto di formazione lavoro; (art. 3 comma 12 L.
863/84)
Può effettuare, tramite l'Ispettorato del
lavoro, controlli sull'attuazione dei programmi
di formazione e lavoro; (Art. 3 comma 8, L. 863/84)
Predispone programmi per l'impiego della
manodopera proveniente dall'estero;
(Art. 7 L. 943/86)
Realizza, nel proprio ambito territoriale, i compiti della Commissione centrale per l'impiego secondo le linee da questa indicate; (Art. 5 comma 1 Legge 56/87)
Riceve informazioni sul mercato del
lavoro dalle strutture degli osservatori
centrale e regionali; (Art. 8 L. 56/87)
Può disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali; (Art. 9 comma 4 L. 56/87)
Esprime parere per le determinazioni delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e definizione degli ambiti territoriali; (Art. 1 comma 2 L. 56/87)
Propone la istituzione di recapiti
periodici; (Art. 1 comma 3 L. 56/87)
Propone la istituzione di sezioni
decentrate per il collocamento in agricoltura;
(Art. 2
comma 2 L. 56/87)
Può affidare ad una Sezione Circoscrizionale il coordinamento dell'attività di più sezioni per l'attuazione della compensazione territoriale della domanda ed offerta di lavoro in agricoltura; (Art. 2 comma 4 L. 56/87)
Può determinare procedure diverse da quelle in vigore per la convocazione e l'avviamento dei lavoratori, per la dichiarazione di conferma nello stato di disoccupazione e può proporre deroghe ai vincoli esistenti per le imprese in materia di assunzioni; (artt. 5, 15 e 25 della L. 56/87)
Dà direttive e criteri alle Commissioni
circoscrizionali, ai fini dell'attuazione delle procedure di
iscrizione, del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del
lavoro;
(Art. 1 comma 7 L. 56/87)
Autorizza operazioni di riequilibro tra
domande ed offerte di lavoro consentendo la concorrenza
di lavoratori di altre circoscrizioni ovvero determinate
precedenze;
(Art. 5 comma 1-c L. 56/87)
Stabilisce uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie; (Art. 10, comma 3 L. 56/87)
Stipula convenzioni con imprese per l'assunzione di lavoratori, la formazione professionale e la deroga alle richieste numeriche; (art. 17 comma 1 L. 56/87)
Approva le convenzioni stipulate dalle
Commissioni Circoscrizionali;
(art. 17 comma 3 L. 56/87)
Esprime parere sui programmi di
formazione professionale e propone la istituzione
di corsi di qualificazione e riqualificazione per
iscritti al collocamento in relazione ai programmi e ai
piani predisposti dalle Regioni - ex art. 5, L. 845/78 -;
(Art. 5, comma 1-b L. 56/87)
Può esprimere parere sulle richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e sulle proroghe; (Art. 5 comma 1-f L. 56/87)
Predisporne programmi di inserimento al
lavoro di lavoratori affetti da minorazioni
fisiche e mentali o comunque di difficile collocamento;
(Art. 5 comma 1-d, L. 56/87)
Dà parere al Ministro del Lavoro per la
istituzione delle Agenzie per l'impiego e talvolta per la
non istituzione delle Agenzie ove esistono strutture analoghe;
(Art. 24 comma 7, L. 56/87)
Indirizza l'attività dell'Agenzia per l'impiego; (Art. 24 comma 2, L. 56/87)
Esprime parere al Ministro del Lavoro per la determinazione delle strutture e del funzionamento delle agenzie, per la nomina del direttore e per il contingente di personale da assumere con contratto a termine; (Art. 24 comma 3, L. 56/87)
Su proposta della C.R.I. il Ministero del
Lavoro, con proprio decreto, individua, per ciascun anno
solare, le circoscrizioni che presentano un rapporto tra
iscritti alla 1a
classe delle liste di collocamento e popolazione
residente in età di lavoro superiore alla media
nazionale; (L. 29/12/1990 n. 407 - art. 8 comma 2)
Approva la lista dei lavoratori in
mobilità di cui al comma 1 ed inoltre assume le seguenti iniziative:
a) favorisce il reimpiego dei lavoratori iscritti nella
lista di mobilità in collaborazione
con l'Agenzia per l'impiego
b) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di
corsi di qualificazione e di riqualificazione
professionale
c) promuove l'iniziativa di cui al comma 4 (lavori
socialmente utili)
d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini
dell'avviamento dei lavoratori in mobilità; (Art. 6 comma
2, L. 23/7/91 n. 223)
Su richiesta delle amministrazioni
pubbliche la C.R.I. può disporre l'utilizzo temporaneo
dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità (e/o in
CIGS), in opere o servizi di pubblica utilità ex legge
24 luglio 1981 n. 390 e successive modificazioni;
(Art. 6 comma 4, L.
23/7/91 n. 223)
Determina l'ulteriore ambito per la
concessione a particolari lavoratori, dell'indennità
di mobilità "lunga" nelle aree di cui al DPR.
6/3/78 n. 218 e nelle circoscrizioni in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra gli iscritti
alla prima classe della lista di collocamento e
popolazione residente in età di lavoro;
(Art. 7 - comma
6, L. 23/7/91 n. 223)
Stabilisce, tenendo conto
anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento,
la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità;
(Art. 8 - comma 3, L. 23/7/91 n. 223)
Può modificare con delibera motivata, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, i limiti previsti al comma 2 relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto; (L. 23/7/91 n. 223, art. 9 comma 4)
Può disporre in casi eccezionali, con il
voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, la reiscrizione
del lavoratore nella lista di mobilità per una terza volta;
(L. 23/7/91 n. 223, art. 9 commi 7 e 8)
Determina, in misura non superiore al 25% (comprensiva di quella prevista dall'art. 25, comma 1), la percentuale di riserva che le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati in tutto o in parte dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti pubblici sarà tenuta a destinare ai lavoratori titolari del trattamento di disoccupazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11; (Art. 11 comma 4, L. 23/7/91 n. 223).
Determina mediante delibera approvata dal
Ministero del Lavoro anche per specifiche aree territoriali
(pure sub-regionali), le categorie di lavoratori beneficiari
della riserva
del 15%; (art. 25 - comma 5 lett. c, L. 23/7/91 n. 223)
Propone, con delibera motivata, da
assumere a maggioranza dei suoi componenti,
per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto tra
iscritti alla prima classe della lista di collocamento e
popolazione residente in età di lavoro superiore alla
media nazionale,
di riservare una quota delle assunzioni (fino ad un
massimo del 20%) di cui al primo comma a beneficio
esclusivo dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex
art. 6;
(L. 23/7/91 n. 223 art. 25 comma 6)
Emana disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio; (art. 25 comma 8 L. 23/7/91 n. 223)
Determina le modalità a cui si debbono attenere le sezioni circoscrizionali circa le proposte formative e la perdita del diritto per 12 mesi all'iscrizione nella lista di mobilità dei lavoratori in caso di rifiuto del lavoratore; (Art. 25 comma 11 L. 23/7/91 n. 223)
Propone al Ministero del Lavoro che
accerta, anche sulla base delle intese raggiunte
con la Commissione delle Comunità Europee, ulteriori
aree, oltre a quelle già individuate dagli obiettivi 1 e
2 Regol. CEE e dal D.P.R. 616/77, per usufruire dei
benefici di cui al "Fondo per l'Occupazione" ; (Art. 1, L.
19/7/93 n. 236)
Fornisce il proprio parere al Ministero
del Lavoro per stipulare le convenzioni con Consorzi di
Comuni, Enti, società ecc. finalizzata a sostenere i
livelli occupazionali
tramite il "Fondo per l'occupazione" previsto
dall'art. 1 comma 1, L. 236/93;
(Art. 1 comma 6, L.
19.7.93 n. 236)
Predispone, d'intesa con le sezioni
circoscrizionali e le agenzie regionali ed in collaborazione con
le Regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere
la ricollocazione dei lavoratori stessi; (Art. 6 comma 5
quater, L. 19/7/93 n. 236)
Riceve una relazione annuale sull'attività svolta e sui
risultati ottenuti da parte degli
Uffici provinciali del lavoro e delle Agenzie regionali;
(Art. 6 comma 5 quinquies, L. 19/7/93, n. 236)
Concorda con il Ministero del Lavoro
forme di intesa per l'erogazione dei contributi,
nei limiti di 20 miliardi, per la realizzazione di
servizi di informazione e consulenza a favore dei
lavoratori in CIGS o in mobilità; (Art. 9 comma 2, L. 19/7/93
n. 236)
Attesta la partecipazione, per tutto il
periodo della loro durata, dei soggetti privi di occupazione
e iscritti nella lista di collocamento, ad attività socialmente utili;
(Art. 9 comma 3 bis, L. 19.7.93 n. 236)
Esprime parere per la realizzazione, da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per gli anni 1994/95, dei piani mirati a promuovere l'inserimento professionale nelle aree di cui all'art. 1 L. 19.7.93 n. 236; (Art. 2, comma 1 D.L. 17.1.94 n. 32)