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Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI |
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| TRATTAMENTI
ECONOMICI - PRINCIPI GENERALI: la previsione
di un sussidio durante lo svolgimento dei LSU ha la
evidente finalità di garantire un sostegno del reddito
di persone disoccupate e prive di qualsiasi trattamento
previdenziale. La natura assistenziale porta ad escludere
che il diritto al sussidio venga meno nel momento in cui
il lavoratore, per motivi indipendenti dalla sua
volontà, non possa partecipare allo svolgimento dei
lavori, qualora non sia cessato il suo stato di
disoccupazione e non sia stato acquisito il diritto ad
altri tipi di sostegno economico. Al contrario, la erogazione di eventuali trattamenti integrativi deve essere condizionata alle giornate di effettiva presenza: al di sopra di quella soglia minima di reddito che la legge ha fissato per il sussidio viene infatti meno la finalità assistenziale. |
CIRC MLPS 1/96 | |||||||||||||||||||||||||||
| TRATTAMENTI
A CARICO DELLO STATO: 1) Soggetti che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale (disoccupati di lunga durata, lavoratori con la mobilità già scaduta): un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili corrisposto dallINPS e i benefici accessori (assegni familiari) nellambito di un progetto per non più di 12 mesi. Al sussidio si applicano le disposizioni in materia di indennità di mobilità e pertanto, se spettante, anche leventuale assegno per il nucleo familiare. Per la concessione del sussidio i lavoratori devono avanzare alla sede INPS competente in base alla residenza, tramite la Sezione circoscrizionale per limpiego, apposita domanda utilizzando il modello espressamente predisposto. La domanda dovrà essere completata da una attestazione rilasciata dal soggetto gestore del progetto a cui il lavoratore è stato assegnato e deve contenere, tra laltro, la data di approvazione del progetto stesso e la data di inizio effettivo dellattività. 2) Soggetti che fruiscono di trattamenti previdenziali (lavoratori in cassa guadagni straordinaria o titolari di indennitàdi mobilità): continuano a percepire il trattamento previdenziale del quale sono titolari e possono essere utilizzati nei LSU esclusivamente per periodi non superiori a quelli del trattamento autorizzato (es. il semestre di Cassa Integrazione o la mobilità sino alla sua scadenza naturale)i . |
Art.14,
comma 4 L.451/94, come modif. dall'art.1, comma 3
L.608/96 Art. 1 comma 3 L.608/96 RELAZ. SEMESTR. Art.14, comma 3 L.451/94, come modif. dall'art.1, comma 3 L.608/96 |
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| TRATTAMENTI
A CARICO DELLA REGIONE SARDEGNA: Per i progetti in corso di svolgimento: a) integrazione nella misura fissa di lire 200.000; b) qualora il posto di utilizzo superi i cinque chilometri dalla residenza, rimborso chilometrico per ogni giornata prestata nella misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro aggiuntivo; Per i progetti approvati dopo gennaio 1997: a) integrazione mensile, la cui misura sarà determinata annualmente con proprio decreto dallAssessore regionale del lavoro, sentita la Commissione Regionale per lImpiego e sarà erogata secondo la normativa applicata dallINPS per il sussidio statale; b) rimborso chilometrico per ogni giornata prestata in misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro aggiuntivo quando il sito lavorativo disti più di cinque chilometri dalla residenza; c) limitatamente ai progetti a titolarità della Amministrazione regionale, il trattamento di missione spettante ai dipendenti in ruolo. |
Art.1, comma 3 L.R..
15/95 Art.1, comma 4 L.R.. 15/95 Art. 1 comma 2 lett.a) LR 7/97 Art. 1 comma 2 lett.a) LR 7/97 Art. 1 comma 2 lett.c) LR 7/97 |
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| TRATTAMENTI
A CARICO DEI SOGGETTI GESTORI DEI PROGETTI: Ai lavoratori può essere corrisposto dai soggetti proponenti o utilizzatori un importo integrativo dei trattamenti per le giornate di effettiva esecuzione della prestazione. Lintegrazione è pari alla differenza tra la retribuzione dei dipendenti del pubblico impiego in costanza di rapporto di lavoro ed il trattamento previdenziale o assistenziale goduto, purché il trattamento complessivo non risulti superiore a quello percepito dai lavoratori dipendenti dal soggetto gestore del progetto che svolgono analoghe funzioni. Limporto integrativo può essere anche stabilito ad un livello intermedio in ragione delle disponibilità di bilancio dellEnte promotore del progetto Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano impegnati per un numero di ore proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante ed inferiore pertanto allorario pieno contrattuale. |
Art. 14,
comma 3 L.n.451/94, come modif. dall'art.1, c. 3 L.608/96 Art.8 L.41/86 CIRC MLPS 96/96 CIRC MLPS 66/95 Art.14 comma 3 L. 451/94 come modif. dallArt.1 c. 3 L. 608/96 |
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MODALITÀ DI CALCOLO DELLORARIO DI UTILIZZO E DELLA INTEGRAZIONE A CARICO DELLENTE UTILIZZATORE |
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| Il
calcolo dellorario mensile di utilizzo deve essere
effettuato rapportando limporto del trattamento
percepito dal lavoratore (sussidio INPS più integrazione
regionale più eventuale integrazione a carico
dellEnte utilizzatore) al costo orario del
dipendente di pari livello di inquadramento e/o di pari
mansioni secondo il contratto dei dipendenti
dellEnte utilizzatore (ad esempio Stato, EE.LL.). Gli elementi della retribuzione da considerare per il calcolo sono: retribuzione base annua ( comprensiva della indennità di amministrazione), 13° mensilità, 14° mensilità se prevista, indennità integrativa speciale annua. Per ottenere il costo orario medio annuale, la cifra ottenuta dovrà essere divisa per 12 (mesi) e per 156 (ore mensili) . Ottenuto in tale modo il costo orario sarà agevole calcolare il numero di ore lavorative da effettuare nellarco del mese. Qualora, per effetto di rinnovi contrattuali intervengano aumenti salariali in favore dei lavoratori dipendenti dellente utilizzatore, lorario di utilizzo dei lavoratori impegnati nei LSU dovrà essere adeguato al nuovo costo orario. Utilizzando il medesimo procedimento si può calcolare lentità della integrazione che lEnte utilizzatore dovrebbe corrispondere per poter ad esempio utilizzare il lavoratore ad orario pieno. |
CIRC MLPS 66/95 | |||||||||||||||||||||||||||
REGIME FISCALE DEI TRATTAMENTI |
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| Sussidio
di cui all'art.1 della L.608/96, Integrazione corrisposta
dalla R.A.S., Integrazione corrisposta dalla
Amministrazione titolare del progetto: i compensi corrisposti ai lavoratori impegnati nei LSU per effetto di specifiche disposizioni normative costituiscono ai fini delle imposte sul reddito assimilato a lavoro dipendente. Poiché non esiste una norma di portata generale che imponga lobbligo di effettuare ritenute su compensi per lavoro assimilato al lavoro dipendente, e la disposizione di cui sopra non impone lobbligo di stabilire laliquota della ritenuta, i compensi andranno dichiarati e sottoposti a tassazione con la dichiarazione dei redditi che dovrà essere presentata dai singoli percepenti. Ai soggetti percettori dei redditi di cui trattasi competono le detrazioni dimposta per i titolari di lavoro dipendente |
Art. 47
comma 1 DPR 917/86 come mod. dallArt.9, c. 20 L. 608/96 Nota Dip. Reg. Entrate n. 57657 del 17.10.1996 |
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REGIME PREVIDENZIALE DEI TRATTAMENTI |
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| Poiché
l'utilizzazione dei lavoratori non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non è dovuta
la contribuzione previdenziale sul sussidio. Gli ulteriori compensi corrisposti al lavoratore (integrazione corrisposta dalla R.A.S. o dalla Amministrazione titolare del progetto) stante l'insussistenza di un rapporto di lavoro non hanno natura retributiva e pertanto sugli stessi non è dovuta alcuna contribuzione assicurativa e previdenziale. I sussidi erogati sino al 31 luglio 1995 vengono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data, il riconoscimento rileva ai soli fini della acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. |
Messaggio
INPS n.02270 del 19.12.1995 Art.1, comma 9 L.608/96 |
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TRATTAMENTO NORMATIVO DEI LAVORATORI IMPEGNATI NEI LSU |
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| STATUS DEL LAVORATORE IMPEGNATO NELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Limpiego
nelle attività di L.S.U.: 1) non determina la instaurazione di un rapporto di lavoro; 2) non comporta la cancellazione dalle liste di mobilità o dalle liste di collocamento, ai fini delle eventuali ulteriori occasioni di reimpiego; 3) da titolo alla applicazione delle disposizioni in materia di mobilità, e pertanto, per i periodi di godimento del sussidio (che normalmente coincidono con quelli di utilizzazione nei LSU) , i lavoratori beneficiari sono iscritti o reiscritti nella lista di mobilità; liscrizione o la reiscrizione è disposta, su segnalazione della competente SCICA dalle CRI ai sensi dellart.6 comma 2 L.223/91, e decorre dal giorno dellinizio delleffettiva utilizzazione. Linserimento in lista di mobilità è produttivo di tutti i suoi effetti , compresi quelli relativi alla riserva di cui allart.5 legge 412/91, le cui disposizioni sono prorogate fino al 31.12.1996. 4) da titolo allastensione dal lavoro in tutti i casi di inesigibilità della prestazione previsti dalla legge in relazione al rapporto di lavoro subordinato; 5) costituisce titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori; |
Art. 1
bis, comma 4 L.390/81 Art.1 comma 3 L. 608/96 RELAZ SEMESTR CIRC MLPS 96/96 Art.1, comma 12 L.608/96 |
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