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Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale
FONTI DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI |
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| FONDI
NAZIONALI: dal 1 gennaio 1996 le risorse a carico del Fondo per lOccupazione preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate al finanziamento dei progetti già approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70% a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle Aree di cui all'art.1, comma 1 del decreto legge 20 maggio 1993 n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236. Per il 1996 sono quindi state assegnate alla Sardegna £.19.711.978.000 per il rinnovo dei progetti già approvati nel 1995 e £ 23.141.600.000 per la attivazione di nuovi progetti nel 1996 FONDI REGIONALI: Per i progetti in corso di svolgimento: Al Lavoratore: a) integrazione nella misura fissa di lire 200.000 b) qualora il posto di utilizzo superi i cinque chilometri dalla residenza, rimborso chilometrico per ogni giornata prestata nella misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro aggiuntivo; Alla Amministrazione: a) quota fissa di £ 300.000 per ogni lavoratore effettivamente utilizzato; b) contributo variabile, in rapporto alla natura ed alla qualità dell'intervento, tra il 20 ed il 60 % delle spese di realizzazione del progetto, con un massimale di 50 milioni per progetto . . Gli interventi previsti ai due punti precedenti non competono quando soggetto titolare dellintervento sia un ramo della Amministrazione regionale od un suo ente strumentale c) limitatamente ai progetti a diretta titolarità della Amministrazione regionale gli oneri relativi alle spese assicurative obbligatorie INAIL e responsabilità civile verso terzi; d) limitatamente ai progetti a diretta titolarità della Amministrazione regionale le spese relative al corrispettivo dovuto per eventuali ore aggiuntive non coperte da sussidio statale o regionale |
Art. 1,
comma 20 L.608/96 DD.MM. 8.5.1996 e seguenti Art.1, comma 3 LR 15/95 Art.1, comma 4 LR 15/95 Art.2 comma 1 LR 23/95 Art.2 comma 1 LR 23/95 Art.2 comma 2 LR 23/95 Art.1 comma 4bis L.R. 15/95 come modif. L.R. 32/95 Art.1 comma 4bis L.R. 15/95 come modif. L.R. 32/95 |
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| FONDI
REGIONALI: Per i progetti approvati dopo gennaio 1997: a) PROGETTI CON FINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO PER LOCCUPAZIONE Al lavoratore: a) integrazione mensile, la cui misura sarà determinata annualmente con proprio decreto dallAssessore regionale del lavoro, sentita la Commissione regionale per lImpiego; b) rimborso chilometrico per ogni giornata prestata in misura pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro aggiuntivo quando il sito lavorativo disti più di cinque chilometri dalla residenza; c) limitatamente ai progetti a titolarità della Amministrazione regionale, il trattamento di missione spettante ai dipendenti in ruolo. Alla Amministrazione: a) contribuzioni per lacquisto di equipaggiamento personale e attrezzature, la corresponsione di noli e spese per le assicurazioni obbligatorie. La contribuzione, rapportata al numero delle unità occupate, sarà determinata nella sua entità con decreto annuale dellAssessore regionale del lavoro previa deliberazione della Giunta Regionale; b) limitatamente ai progetti a titolarità della Amministrazione regionale la retribuzione di eventuali ore integrative ; c) limitatamente ai progetti a titolarità della Amministrazione regionale riconosciuti di particolare rilevanza sociale con deliberazione della Giunta regionale, potranno essere riconosciuti anche tutti gli altri costi attuativi. |
Art. 1
comma 2 lett.a) LR 7/97 Art. 1 comma 2 lett.a) LR 7/97 Art. 1 comma 2 lett.c) LR 7/97 Art. 1 comma 2 lett.b) LR 7/97 Art. 1 comma 2 lett.c) LR 7/97 Art. 1 comma 2 lett.c) LR 7/97 |
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| b) PROGETTI
A TOTALE FINANZIAMENTO REGIONALE Al fine di creare opportunità di lavoro aggiuntive rispetto a quelle derivanti dalla quota del Fondo per loccupazione, e di favorire lo sbocco dei LSU verso limpiego ed il reimpiego stabili, lAmministrazione regionale è autorizzata a sostenere finanziariamente progetti per LSU ( leggasi a finanziare la corresponsione del sussidio e dei relativi benefici accessori). Ai lavoratori ed alle Amministrazioni attuanti spettano le medesime provvidenze già illustrate al punto precedente per i progetti a finanziamento statale |
Art.2 comma
1 L.R. 7/97 Art.2, commi 3,4,5 L.R. 7/97 |
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| L
AUTOFINANZIAMENTO: dal 1996 i progetti possono
essere finanziati con le risorse eventualmente messe a
disposizione da parte delle regioni e di altri enti
pubblici proponenti. Si tratta della possibilità di finanziare anche il pagamento del sussidio ed i relativi benefici accessori ai lavoratori interessati (oltre che, come già consentito anche in passato, alla integrazione del sussidio percepito dai lavoratori ed agli oneri assicurativi ed organizzativi). Lerogazione può essere effettuata dallINPS. Il meccanismo per lattivazione di un progetto autofinanziato con erogazione da parte dellINPS, prevede le seguenti fasi: 1) lEnte Pubblico proponente provvederà a versare le somme destinate al finanziamento del progetto sul c/c infruttifero n.20350 intestato I.N.P.S. - Direzione Generale presso la Tesoreria Centrale dello Stato con la causale "finanziamento sussidi L.S.U. da parte ::(DENOMINAZIONE DELLENTE)::::::progetto::::::(DENOMINAZIONE DEL PROGETTO)::"; 2) una copia della quietanza relativa al versamento effettuato dovrà essere trasmessa alla Commissione Regionale per lImpiego insieme alla ordinaria documentazione richiesta ( scheda progetto e deliberazione) ; 3) La Commissione Regionale per lImpiego approverà i progetti autofinanziati verificando, in aggiunta alle ordinarie attività istruttorie, la adeguatezza delle risorse stanziate e che sia avvenuto lintegrale versamento del finanziamento. Una seconda copia della quietanza dovrà essere trasmessa allI.N.P.S. - Direzione Generale - Direzione Centrale di ragioneria e Finanza - Ufficio 4.3 Via Ciro il Grande, 21 - 00144 ROMA- per consentire il successivo riscontro dei corrispondenti accrediti sul citato c/c. Dopo lapprovazione del progetto e lavviamento dei lavoratori lerogazione del sussidio verrà effettuata direttamente dallINPS. Lammontare del versamento ad opera dell Ente Pubblico proponente è solo quello relativo al sussidio (lire 800.000. mensili) e non quello relativo ai benefici accessori, in merito ai quali si è in attesa di ulteriori direttive |
Art. 1,
comma 20 L.608/96 Messaggio INPS n.15930 del 23.11.1996 |
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