Modalità di iscrizione all'ufficio di collocamento.
L'iscrizione nelle
liste di collocamento è regolata dall'art. 8 della legge n° 264
del 29/2/1949 che testualmente recita: "chiunque aspiri ad
essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui, deve iscriversi
nelle liste di collocamento presso gli Uffici del lavoro nella
circoscrizione nella quale ha la propria residenza"
L'indagine sugli iscritti al collocamento viene effettuata
mensilmente da ogni sezione Circoscrizionale per l'impiego e
fornisce variabili di stock e variabili di flusso sui disoccupati
distinti per sesso, classe di collocamento, settore di attività
e grado di qualificazione .
I dati che confluiscono in questa rilevazione riguardano tutte le
persone che si iscrivono al collocamento.
Ci si può iscrivere alle sezioni competenti territorialmente se
si sono compiuti 15 anni di età o 14 se si è in possesso della
licenza di scuola media inferiore.
E' possibile, senza cambiare residenza, iscriversi in altri
territori, previa la cancellazione della precedente iscrizione.
I lavoratori iscritti al collocamento, in base all'art. 10 della
legge 56/87, sono divisi in tre classi.
Appartengono alla prima classe:
i lavoratori disoccupati in cerca di prima occupazione; i lavoratori disoccupati ma avviati a tempo parziale con orario non superiore a 20 ore settimanali e i lavoratori con un contratto a tempo determinato che non superi i quattro mesi all'anno; i lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo (comma aggiunto dell'art. 8 della legge n° 407/90).
Appartengono alla seconda classe:
i lavoratori occupati che aspirano a diversa occupazione (esclusi quelli della prima classe).
Appartengono alla terza classe :
i titolari di trattamenti pensionistici di vecchiaia o di anzianità.
Le classi costituiscono precedenza nell'avviamento al lavoro.
Documentazione richiesta per l'iscrizione.
All'atto dell'iscrizione viene
rilasciato il mod. C/1 o cartellino rosa su cui è riportata il
punteggio assegnato e che va timbrato periodicamente, secondo le indicazioni
di ciascuna circoscrizione, pena la perdita dell'anzianità di
iscrizione maturata.
Gli elementi per l'attribuzione del punteggio sono i seguenti:
Assunzioni nel pubblico impiego.
Le amministrazioni dello Stato,
gli enti pubblici non economici, le Provincie, i Comuni e le ASL
in base all'art. 16 della legge 56/87, quando devono procedere all'assunzione
relativa alle qualifiche o profili professionali per cui sia previsto
il possesso della licenza della scuola dell'obbligo, devono attingere
alle graduatorie stilate dalla Sezione circoscrizionale.
Chi, quindi, ha intenzione di iscriversi a tali graduatorie per
l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni,
deve indicarlo sul modulo al momento della iscrizione al
collocamento.
Il libretto di lavoro.
Il libretto di lavoro viene
rilasciato dall'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza.
Per ottenerlo bisogna munirsi dei seguenti documenti:
Il libretto di lavoro è uno
strumento essenziale sia per potersi iscrivere al collocamento
sia per poter essere assunti.
Esso va conservato accuratamente e consegnato al datore di lavoro
al momento della assunzione.
Al termine di ciascun rapporto, il datore di lavoro
Deve restituire il libretto completo delle seguenti annotazioni;
Questi dati sono importanti per
costruire e aggiornare il proprio curriculum.
E' necessario, quindi, che tutto sia riportato in modo esatto e
corretto.
Il libretto può essere rilasciato anche ai minori che hanno compiuto il 14° anno di età purché in possesso del diploma di licenza media.
L'iscrizione nelle apposite liste è richiesta sia per
un'eventuale assunzione sia per l'ammissione alla frequenza di un
corso di formazione professionale svolto dalla Regione e dal
Fondo Sociale Europeo.
La mancata revisione comporta la cancellazione dalle liste. Sarà
giustificato il disoccupato che a seguito di malattia non potrà
confermare lo stato di disoccupazione, ma dovrà produrre idoneo certificato
medico.
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