L. 23 luglio 1991, n. 223
Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione
di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.
Articoli estratti
TITOLO I - Norme in materia
di integrazione salariale e di eccedenze di personale
Capo I - Norme in materia
di integrazione salariale
Art. 1. Norme in materia di
intervento straordinario di integrazione salariale.
1. La disciplina in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle
imprese che abbiano occupato mediamente piu' di quindici lavoratori
nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta
di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che
siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale
requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante,
nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento. Ai
fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche
gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro.
2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione
salariale deve contenere il programma che l'impresa intende
attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve
essere formulato in conformita' ad un modello stabilito, sentito
il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o,
in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria
dei lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia,
puo' chiedere una modifica del programma nel corso del suo
svolgimento.
3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione
o conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di
concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici
mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una
particolare complessita' in ragione delle caratteristiche
tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione
della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi
comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua
articolazione sul territorio
4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del D.L.
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20
maggio 1988, n. 160, e' dovuto in misura doppia a decorrere dal
primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui
e' fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di
decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
5. La durata del programma per crisi aziendale non puo' essere
superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima
causale non puo' essere disposta prima che sia decorso un periodo
pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.
6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art.
19, L. 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l'individuazione dei
casi di crisi aziendale, nonchè di quelli previsti dall'articolo
11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito
territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui
attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonchè i criteri
per l'applicazione dei commi 9 e 10.
7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere
nonchè le modalita' della rotazione prevista nel comma 8 devono
formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto
previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164
8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine
tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali
livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione
tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati
nell'unita' produttiva interessata dalle sospensioni, deve
indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il
CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i
motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione della rotazione,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l'accordo
fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato raggiunto
entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione
di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte
formulate dalle parti. L'azienda, ove non ottemperi a quanto previsto
in tale decreto, e' tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere
con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale
di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo
mese successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa
integrazione, e' maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento
del suo ammontare.
9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti straordinari di
integrazione salariale non possono avere una durata complessiva
superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio,
indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi,
ivi compresa quella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi
di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni
dell'attivita' produttiva determinate da situazioni temporanee di
mercato. Il predetto limite puo' essere superato, secondo condizioni
e modalita' determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi
previsti dall'articolo 3 della presente legge, dall'articolo 1
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.
48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3.
10. Per le imprese che presentino un programma di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a
seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto
proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali
ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini
dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data
della trasformazione medesima.
11. L'impresa non puo' richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale
per le unita' produttive per le quali abbia richiesto, con
riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario.
Art. 2. Procedure. -
1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e'
concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui all'articolo
1, comma 2, da parte del CIPI, per la durata prevista nel programmamedesimo.
2. Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all'articolo
1, commi 2 e 3, sono approvate dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale nel caso in cui i lavoratori interessati alle
integrazioni salariali siano in numero pari o inferiore a cento unita';
sono approvate dal CIPI negli altri casi.
3. Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento
e' autorizzata, su domanda, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale per periodi semestrali subordinatamente
all'esito positivo dell'accertamento sulla regolare attuazione
del programma da parte dell'impresa.
4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione
salariale e l'eventuale domanda di proroga del trattamento
medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primo
comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n.164,
all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed
all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti.
Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo
ed il terzo comma del predetto articolo 7.
5. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,
sulla base degli accertamenti disposti dall'Ispettorato regionale
del lavoro, esprime il parere previsto dal primo comma
dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464 entro trenta
giorni dalla data di presentazione della domanda.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS,
del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il
connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando
per l'impresa ricorrano comprovate difficolta' di ordine
finanziario accertate dall'Ispettorato provinciale del lavoro
territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del
datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti
dell'INPS.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con la procedura prevista dall'articolo 19, comma
5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuova
composizione del comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 6,
della presente legge, e vengono fissati i criteri e le modalita'
per l'assunzione delle determinazioni riguardanti l'istruttoria tecnica
selettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita la misura del compenso
da corrispondere ai componenti del comitato tecnico.
Al relativo onere, valutato in lire 80 milioni in ragione d'anno
a partire dal 1991, si provvede a carico del capitolo 1025 dello
stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1991 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
Art. 3. Intervento
straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali.
1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e'
concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina
dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi
di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento diliquidazionecoattaamministrativaovvero di sottoposizione all'amministrazione
straordinaria, qualora la continuazione dell'attivita' non sia
stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salarialee'
altresi' concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo
consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata
omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori
sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento.
Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore
o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1,
quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa
dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di
occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda
o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione
salariale puo' essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore
o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve
essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato
o dall'autorita' che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione
dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione
aziendale.
3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attivita',
anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i
livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo
parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno
facolta' di collocare in mobilita', ai sensi dell'articolo 4 ovvero
dell'articolo 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine
di cui all'articolo 4, comma 6, e' ridotto a trenta giorni. Il contributo
a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non e' dovuto.
4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la
gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese
assoggettate alle procedure di cui al comma 1, puo' esercitare il
diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta
esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la
definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorita' che
ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il
prezzo cosi' stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il
diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro
cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
4-bis. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il trattamento
relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia
disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni,
modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese
dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge. Per i lavoratori
che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del
trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la
retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve
intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio
del trattamento di mobilita'.
4-ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della L. 12
luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati
successivamente al 1¡ agosto 1993, nei casi di fallimento, di
concordato preventivo, di amministrazione controllata e di
procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilita' e del
relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti
delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie
dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i
lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino,
nel corso del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione,
la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione
deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del
trattamento di mobilita'.
5. Sono abrogati l'art. 2 della L. 27 luglio 1979, n. 301, e
successive modificazioni, e l'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1985,
n. 23 (9), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 1985,
n. 143, e successive modificazioni.
Art. 4. Procedura per la
dichiarazione di mobilita'.
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario
di integrazione salariale, qualora nel corso di garantire il
reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a
misure alternative, ha facolta' di avviare le procedure di
mobilita' ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di cui al
comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto
alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma
dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè alle
rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette
rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni
di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria
puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione dei
datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce
mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione:
dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi
tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di
non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione
ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità;
del numero, della collocazione aziendale e dei profili
professionali del personale eccedente; dei tempi di attuazione del
programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare
le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma
medesimo. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del
versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo
5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di
integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta
del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente
inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze
sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad
un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause
che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e
le possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale, o di
una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione del
tempo di lavoro.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa.
Quest'ultima da' all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e
sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta
puo' essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di
cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di
un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta
giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista
al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura
di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e
7 sono ridotti alla meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di
cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta' di collocare in
mobilita' gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando
per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei
termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori
collocati in mobilita', con l'indicazione per ciascun soggetto
del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del
livello di inquadramento, dell'eta', del carico di famiglia,
nonchè con puntuale indicazione delle modalita' con le quali
sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5,
comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale
del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione
regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al
comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilita' i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante
dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al
recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta
ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i
contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento
utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori
posti in mobilita'.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di
cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale
o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire,
anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice
civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia
ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta
e delle procedure previste dal presente articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al
termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione
salariale, rientrano in azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di
eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle
attivita' stagionali o saltuarie, nonchè per i lavoratori assunti
con contratto di lavoro a tempo determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita' produttive
ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu'
regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7
spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni
previste dal comma 4.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto
1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n.
215, ad eccezione dell'articolo 4-bis, nonchè il decreto-legge
13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 febbraio 1979, n. 36.
Art. 5. Criteri di scelta
dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese.
1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilita' deve
avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed
organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri
previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui
all'articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti,
nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a)
carichi di famiglia; b) anzianita': c) esigenze tecnico-produttive
ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in
mobilita', l'impresa e' tenuta al rispetto dell'articolo 9,
ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. L'impresa
non puo' altresi' collocare in mobilita' una percentuale di
manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera
femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione.
3. Il recesso di cui all'art. 4, comma 9, e' inefficace qualora
sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in
violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, ed e'
annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti
dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata
comunicazione per iscritto, il recesso puo' essere impugnato entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto,
anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore
anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali.
Al recesso di cui all'art. 4, comma 9, del quale sia stata
dichiarata l'inefficacia o l'invalidita', si applica l'art. 18,
L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
4. Per ciascun lavoratore posto in mobilita' l'impresa e' tenuta
a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37, L. 9 marzo
1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte
il trattamento mensile iniziale di mobilita' spettante al
lavoratore. Tale somma e' ridotta alla meta' quando la dichiarazione
di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato
oggetto di accordo sindacale.
5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla
Commissione regionale per l'impiego, procuri offerte di lavoro a
tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'art. 9,
comma 1, lettera b), non e' tenuta al pagamento delle rimanenti
rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al
trattamento di mobilita' in conseguenza del rifiuto di tali
offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate
dalla impresa, abbiano prestato lavoro. Il predetto beneficio e' escluso per
le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad
assumere nei rapporti di cui all'art. 8, comma 4-bis.
6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilita' dopo la fine
del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto
di cui all'articolo 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese
successivo a quello del completamento del programma di cui
all'articolo 1, comma 2, nell'unita' produttiva in cui il
lavoratore era occupato, la somma che l'impresa e' tenuta a
versare ai sensi del comma 4 del presente articolo e' aumentata
di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente
tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del
programma. Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto
dal secondo comma dell'art. 2 della L. 8 agosto 1972, n. 464.
Art. 6. Lista di mobilita'
e compiti della Commissione regionale per l'impiego. -
1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,
sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per
l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per
l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilita', sulla
base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare
la professionalita', la preferenza per una mansione diversa da quella
originaria, la disponibilita' al trasferimento sul territorio; in
questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli
articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano
fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma
5.
2. La Commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui
al comma 1 ed inoltre: a) assume ogni iniziativa utile a favorire
il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita', in
collaborazione con l'Agenzia per l'impiego; b) propone
l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione
e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di
professionalita' dei lavoratori in mobilita', siano finalizzati
ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti
a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;
c) promuove le iniziative di cui al comma 4; d) determina gli
ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilita';
d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici
iscritte nelle liste di mobilita', le azioni positive di cui alla legge
10 aprile 1991, n. 125.
3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo
sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo
comma dell'art. 24, L. 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare
priorita' ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di
lavoratori iscritti nella lista di mobilita'.
4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione
regionale per l'impiego puo' disporre l'utilizzo temporaneo dei
lavoratori iscritti nella lista di mobilita' in opere o servizi
di pubblica utilita', ai sensi dell'art. 1-bis del D.L. 28 maggio
1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio
1981, n. 390, modificato dall'art. 8, L. 28 febbraio 1986, n. 41,
e dal D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla L. 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato art.
1-bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata
utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato
ad una somma corrispondente al trattamento di mobilita' spettante
al lavoratore ridotta del venti per cento.
5. I lavoratori in mobilita' sono compresi tra i soggetti di cui
all'art. 14, comma 1, lettera a), della L. 27 febbraio 1985, n.
49.
Art. 7. Indennita' di
mobilita'.
1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 4,
che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma
1, hanno diritto ad una indennita' per un periodo massimo di
dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura
percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario
di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe
loro spettato nel periodo immediatamente precedente la
risoluzione del rapporto di lavoro: a) per i primi dodici mesi:
cento per cento; b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta
per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennita'
di mobilita' e' corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro
mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto
i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura: a) per i
primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al quarantottesimo
mese: ottanta per cento.
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto dal 1¡
gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento della
indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti. Essa non e'
comunque corrisposta successivamente alla data del compimento
dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa data non e' ancora
maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, successivamente
alla data in cui tale diritto viene a maturazione.
4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta
per un periodo superiore all'anzianita' maturata dal lavoratore
alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di
cui all'articolo 4.
5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta per
intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono ottenere la
corresponsione anticipata dell'indennita' nelle misure indicate
nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilita' gia' godute.
Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilita' delle aree
di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di eta',
questa somma e' aumentata di un importo pari a quindici
mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non superiore
al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di
eta'. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianita' aziendale
di cui all'articolo 16, comma 1, e' elevato in misura pari al
periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente
legge e quella del loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte
a titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono cumulabili
con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio
1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate le modalita' e le condizioni per la corresponsione
anticipata dell'indennita' di mobilita', le modalita' per la restituzione
nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a
quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze
nel settore privato o in quello pubblico, nonchè le modalita' per
la riscossione delle somme di cui all'articolo 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonchè nell'ambito delle
circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla Commissione
regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore
alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista
di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro, ai
lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre
1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano
far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore
a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita
del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'eta'
pensionabile, l'indennita' di mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima
data. La misura dell'indennita' per i periodi successivi a quelli
previsti nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento
della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore
di non piu' di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge
per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti,
un'anzianita' contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennita'
di mobilita' spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento
di anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data
del 1¡ gennaio 1991 dalle societa' non operative della Societa'
di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.a. (GEPI) e della
Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si prescinde dal requisito
dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di mobilita' non puo' comunque
essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra prestazione
di disoccupazione nonchè le indennita' di malattia e di
maternita' eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita', ad
esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione
anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio
utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai
fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per
detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base
della retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti
per la copertura della contribuzione figurativa sono versate
dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche
competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di mobilita'
spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (23), convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili, rientranti
nel campo di applicazione della normativa che disciplina
l'intervento straordinario di integrazione salariale, versano alla
gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
un contributo transitorio calcolato con riferimento alle retribuzioni
assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a 0,35 punti
di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge e fino al periodo di
paga in corso al 31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti
di aliquota percentuale a decorrere dal periodo di paga
successivo a quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il
periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro
tenuti al versamento del contributo transitorio sono esonerati,
per i periodi corrispondenti e per i corrispondenti punti di aliquota
percentuale, dal versamento del contributo di cui all'art. 22, L.
11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
12. L'indennita' prevista dal presente articolo e' regolata dalla
normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, nonchè dalle
disposizioni di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88.
13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal presente articolo
e' a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani. Le somme e i contributi di cui al comma 11 e
all'articolo 4, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad
esso vanno inviate le comunicazioni relative alle procedure
previste dall'articolo 4, comma 10, nonch le comunicazioni
di cui all'articolo 9, comma 3.
14. E' abrogato l'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n.
1115, e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei primi
tre anni successivi a quello di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, adegua i contributi di cui al
presente articolo nella misura necessaria a ripristinare
l'equilibrio di tali gestioni.
Art. 8. Collocamento dei
lavoratori in mobilita'.
1. Per i lavoratori in mobilita', ai fini del collocamento, si
applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto
comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con contratto
di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La
quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a
quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955,
n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del
suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo
indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori
dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4.
3. Per i lavoratori in mobilita' si osservano, in materia di
limiti di eta', ai fini degli avviamenti di cui all'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni
ed integrazioni, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22
agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali
per l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti
nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare
ai lavoratori iscritti nella lista di mobilita'.
4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del
comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori
iscritti nella lista di mobilita' e' concesso, per ogni mensilita'
di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile
pari al cinquanta per cento della indennita' di mobilita' che
sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo
non puo' essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici
e, per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per
le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non
trova applicazione per i giornalisti. 4-bis. Il diritto ai benefici
economici di cui ai commi precedenti e' escluso con riferimento a
quei lavoratori che siano stati collocati in mobilita', nei sei
mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso
settore di attivita' che, al momento del licenziamento, presenta
assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa
che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento
o controllo.
L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilita',
all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le
menzionate condizioni ostative.
5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilita'
trova applicazione quanto previsto dall'art. 27, L. 12 agosto
1977, n. 675.
6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere attivita'
di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo
determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6,
nonch per quelle dei periodi di prova di cui all'articolo
9, comma 7, i trattamenti e le indennita' di cui agli articoli 7,
11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate
ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti
trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari
a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.
8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo
rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37, L. 9 marzo
1989, n. 88
Segue lex 223

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