Criteri per la formazione delle
graduadorie dei lavoratori da avviare a selezione presso le
pubbliche amministrazioni. Delibera della Commissione Centrale dell'Impiego del 19 luglio 1996
considerato che il predetto articolo 1 comma 15 del decreto legge
n° 301 / 1996, prevede la possibilità che le Commissioni Regionali per
l'Impiego rideterminano l'incidenza, sulle graduatorie delle liste
di collocamento di cui all' art. 16 della legge 23 Febbraio 1987,
n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, degli elementi che
concorrono alla loro formazione;
considerato che la medesima disposizione prevede che la
rideterminazione avvenga ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della
legge 28 febbraio 1987, n° 56 , il quale a sua volta , dispone
che la Commissione Regionale per l'Impiego eserciti questi poteri
"secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione
centrale per l' impiego".
Tenuto conto delle problematiche operative derivate
dall'attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,
n° 56; e sucessive modificazioni ed integrazioni;
visti i criteri per la formazione per la formazione delle
graduatorie di cui alla tabella allegata al DPCM 27 Dicembre
1988, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 Dicembre 1988, n°
306;
visto il DPR 9 maggio 1994, n° 487 recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubblibhe amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi;
visto il predetto articolo 1, comma 15 del decreto legge 301/96
secondo il quale gli orientamenti generali assunti in materia
dalla CCI valgono anche ai fini della formulazione delle
disposizioni modificative del DPR n° 487/94 , capo III;
Assume i seguenti orientamenti generali ai quali le Commissioni
Regionali per l'impiego si atterrano nell'eventuale esercizio del
potere di modifica dei predetti criteri.
CRITERI PER LA
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.
elementi che concorrono alla loro formazione.
Anzianità di
iscrizione:
deve intendersi quella
maturata in costanza di iscrizione nella prima classe delle liste
di collocamento, compresi i periodi relativi a rapporti di lavoro
che non comportano la cancellazione dalle liste di collocamento
ai sensi dell' art. 10, della legge 56/87, come modificato d'
art. 1, comma 106, D.L. 301/96, ovvero di decorrenza
dell'iscrizione nelle liste di mobilità.
Per quel che riguarda la incidenza dell'anzianità di iscrizione,
tenuto conto dell caretteristiche locali riferite alla
composizione delle liste di collocamento, le CRI potranno,
quindi, deliberare di:
Le C.R.I. potranno, stabilire l'attribuzione del minor punteggio con le citate modalità, tenendo conto dell'anzianità di iscrizione fino ai limiti massimi indicati (decimo anno, quindicesimo anno) ovvero stabilire un limite di massimo inferiore, dopo il quale non attribuire diminuzione di punteggio (es. attribuzione di punti - 1 per ogni due mesi di anzianità dopo il quinto anno e fino all'ottavo; attribuzione di punti -1 per ogni quattro mesi di anzianità dopo il decimo e fino al dodicesimo).
Reddito:
deve intendersi la situazione economica e patrimoniale del
lavoratore o della lavoratrice derivante anche dal patrimonio
immobiliare e mobiliare dell'iscritto, con l'esclusione del suo
nucleo familiare.
Per quanto riguarda la valutazione del reddito si individuano le seguenti fasce di reddito
| reddito da: | fino a: | attribuzione punteggio |
| 0 | 7.000.000 | = 0 |
| 7.000.001 | 8.000.000 | + 1 |
| 8.000.001 | 9.000.000 | + 2 |
| 9.000.001 | 10.000.000 | + 3 |
| 10.000.001 | 11.000.000 | + 4 |
| 11.000.001 | 12.000.000 | + 7 |
| 12.000.001 | 13.000.000. | + 11 |
| 13.000.001 | 14.000.000 | + 16 |
| 14.000.001 | 15.000.000 | + 22 |
| 15.000.001 | 16.000.001 | + 29 |
per ogni ulteriore fascia di £. 1.000.000 ulteriori punti + 12.
Le C.R.I., tenuto conto
delle caratteristiche del mercato del lavoro locale, possono deliberare
una diversa incidenza del punteggio variando in aumento o in
diminuzione i limiti delle fasce di reddito nella misura di 1 o 2
milioni, mantenendo, comunque, fissa l'ampiezza delle fasce
stesse (£. 1.000.000).
Le C.R.I. possono altresi stabilire di attribuire un maggior
punteggio pari a +1, o +2, o +3 rispettivamente alle tre ultime
fasce di reddito.
Le C.R.I. , sempre in relazione alle caratteristiche delle offerte di lavoro in ambito locale, possono stabilire che il reddito derivante da contratti di lavoro a termine di durata non superiore a sei mesi non sia considerato al fine della variazione di punteggio nel limite fissato dalle C.R.I. medesime oltre il limite della fascia esistente.
Carico familiare:
per carico familiare deve intendersi quello rilevato dallo stato
di famiglia del lavoratore o della lavoratrice interessati per
persone conviventi prive di reddito, con esclusione dei redditi
non assoggettabili ad IRPEF.
Le persone da considerarsi a carico sono:
Il punteggio del
lavoratore o della lavoratrice per i figli minorenni e per
persone invalide a carico con percentuale superiore al 66% senza
limiti di età, e diminuito di 12 punti.
Il punteggio del lavoratore o della lavoratrice per figli
maggiorenni e per persone a carico non invalide è diminuito di 6
punti.
Le C.R.I. possono stabilire che i punteggi relativi al carico
familiare siano diminuiti o aumentati di 3 punti.
Il punteggio del disoccupato/a appartenente ad una famiglia
monoparentale è diminuito di un numero doppio di punti per ogni
figlio minorenne a carico ovvero senza limiti di età a prescindere
dal grado di parentela per persone a carico invalide con
percentuale superiore al 66/%.
Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i
genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due
coniugi o conviventi la posizione in graduatoria dell'altro rimasto
disoccupato è immediatamente rideterminata non computando il
punteggio prima attribuito per il coniuge o convivente e
continuando invece a tenere conto del punteggio attribuito per i
figli.
Le graduatorie saranno formulate con riferimento al 31 dicembre
di ogni anno, considerando come punteggio base + 1.000.
La Commissione Centrale per l'Impiego esprime, inoltre, i
seguenti orientamenti generali:
a) nel caso di trasferimento dell'iscrizione da una regione
all'altra, il punteggio verrà rideterminato secondo i criteri
stabiliti dalla C.R.I. della regione presso la cui circoscrizione
sia stata trasferita l'iscrizione;
b) i nuovi criteri eventualmente deliberati dalle commissioni
regionali per l'impiego secondo i predetti orientamenti entrano in
vigore con l'approvazione delle graduatorie in vigore
successivamente al 31.12.1996 e relative all'anno 1997;
c) l'Amministrazione centrale predisporre un apposito software
applicativo modificativo ed integrativo di quelli in dotazione
alle SCICA, da distribuire tempestivamente onde consentire la
possibilità di predisporre le graduatorie;
d) la predisposizione del programma informatico applicativo
consentirà mediante presentazione di idonea certificazione da
parte del lavoratore/lavoratrice interessati l'aggiornamento
immediato delle graduatorie relativamente agli elementi che incidono
sulla variazione dei punteggi, con esclusione dell'elemento riferito al
reddito che sarà considerato annualmente;
e) premesso che le CRI possono deliberare affinchè l'avviamento
a selezione, anche con riferimento a singole circoscrizioni,
avvenga secondo l'ordine di graduatoria mediante convocazione
scritta, saranno adottate, in caso di avviamento a selezione
"sui presenti" tutte quelle iniziative dirette a dare
ampia diffusione e pubblicizzazione delle richieste di impiego al
fine di garantire pari opportunità di accesso al mondo del
lavoro a tutti gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti;
f) le disposizioni contenute nell'articolo 25, comma 8, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, dirette ad agevolare gli avviamenti
delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione nelle liste di
mobilità agli indici di disoccupazione nel territorio
percentualmente sfavorevoli alle lavoratrici, possono essere
applicate anche per gli avviamenti a selezione ai sensi dello
articolo 16, legge n. 56/87 e successive modifiche ed
integrazioni.
Roma, 19 luglio 1996
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