Art. 9.
Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilita'.
1. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di mobilita' e decade
dai trattamenti e dalle indennita' di cui agli articoli 7, 11,
comma 2, e 16, quando:
a) rifiuti di
essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato
dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;
b) non
accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente
equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti
omogeneita' anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai
contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in
un livello retributivo non inferiore del dieci per cento
rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c) non
accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche
di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o
servizi di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 6, comma
4;
d) non abbia
provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede
dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, comma
6;
d-bis)
non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da
parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per
l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che
precedono nonchè di quelli previsti dal comma 5-ter
dell'art. 6 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (28/a).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le
attivita' lavorative o di formazione offerte al lavoratore
iscritto nella lista di mobilita' si svolgono in un luogo distante
non piu' di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in
sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del
lavoratore.
3. La cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi del comma 1
e' dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il
provvedimento e' ammesso ricorso, entro trenta giorni,
all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che
decide con provvedimento definitivo entro venti giorni (28/b).
4. La Commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle
caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti
in esso, puo' modificare con delibera motivata i limiti previsti
al comma 2 relativi alla dislocazione geografica del posto di
lavoro offerto.
5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b),
sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello
corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che
accetti tale offerta ha diritto, per un periodo massimo
complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno
integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti
livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
6. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di mobilita', oltre
che nei casi di cui al comma 1, quando:
a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed
indeterminato;
b) si sia avvalso della facolta' di percepire in un'unica
soluzione l'indennita' di mobilita';
c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e
delle indennita' di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16.
7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che
non abbia superato il
periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella
lista di mobilita'. La Commissione regionale per l'impiego, con
il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, puo'
disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore nella
lista di mobilita' per una terza volta.
8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica
attivita' cui l'avviamento si riferisce, a seguito di eventuale
visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche,
viene reiscritto nella lista di mobilita'.
9. I lavoratori di cui all'articolo 7, comma 6, nel caso in cui
svolgano attivita' di lavoro subordinato od autonomo hanno
facolta' di cumulare l'indennita' di mobilita' nei limiti in cui
sia utile a garantire la percezione di un reddito pari alla
retribuzione spettante al momento della messa in mobilita',
rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice
del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai fini della scala mobile delle retribuzioni
dei lavoratori dell'industria. Ai fini della determinazione della
retribuzione pensionabile, a tali lavoratori e' data facolta' di
far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi,
anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data
della messa in mobilita', la contribuzione figurativa che per gli stessi
periodi sarebbe stata accreditata.
10. Il trattamento previsto dal presente articolo rientra nella
sfera di applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88.
Capo IV - Norme finali
e transitorie
Art. 12.
Estensione del campo di applicazione della disciplina del
trattamento straordinario di integrazione salariale. - 1. A
decorrere dal 1¡ aprile 1991, le disposizioni in materia di
integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai
dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti
occupazionali di cui all'articolo 1, comma 1, e che procedono
alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o
contrazioni dell'attivita' dell'impresa che esercita l'influsso
gestionale prevalente come definito dal comma 2 e che sia stata
ammessa al trattamento straordinario in ragione di tali sospensioni
o contrazioni.
2. Si ha influsso gestionale prevalente, ai fini di cui al comma
1, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto
l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione
di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attivita'
produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei
corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa
destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa
committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel
biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti
e dei fornitori di cui all'art. 29, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
come da ultimo sostituito dall'art. 11, D.P.R. 30 dicembre 1980,
n. 897, il cinquanta per cento del complessivo fatturato
dell'impresa destinataria delle commesse.
3. Le disposizioni in materia di trattamento straordinario di
integrazione salariale sono estese alle imprese esercenti
attivita' commerciali che occupino piu' di duecento dipendenti.
Art. 13. Norme
in materia di contratti di solidarieta'.
1. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso
ai sensi dell'art. 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, non e'
soggetto alla disciplina sull'importo massimo come determinato
dalla L. 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni a
seguito di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti
in sede di contrattazione aziendale.
2. Nelle unita' produttive interessate da contratti di
solidarieta' e da programmi di cassa integrazione guadagni
straordinaria, le condizioni alle quali e' consentito il cumulo
dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
comitato tecnico di cui all'art. 19, della L. 28 febbraio 1986,
n. 41.
3. [Durante il medesimo periodo, l'impresa non e' ammessa a
richiedere il trattamento di integrazione salariale per
ristrutturazione, conversione e riorganizzazione, salvo che la richiesta
sia presentata per lavoratori non interessati al trattamento
concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, ovvero per esigenze intervenute
successivamente alla stipula del contratto di solidarieta'. La
presente disposizione non si applica ai trattamenti concessi
sulla base di contratti di solidarieta' stipulati anteriormente
alla data di pubblicazione della presente legge e alla proroga di
tali trattamenti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1988, n. 48].
Art. 14. Norme
in materia di trattamenti di integrazione dei guadagni.
1. L'ammontare dei trattamenti di integrazione salariale,
compresi quelli ordinari, qualunque sia la causa di intervento,
non puo' superare, ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 1, l'importo massimo determinato ai sensi
della legge 13 agosto 1980, n. 427. La presente disposizione non
si applica nel caso di trattamento concesso per intemperie
stagionali nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura nonchè,
limitatamente al trattamento ordinario di integrazione salariale,
per i primi sei mesi di fruizione del trattamento medesimo.
2. Le disposizioni in materia di trattamento ordinario di
integrazione salariale per gli operai dell'industria, per gli
operai agricoli e per gli operai delle aziende industriali e artigiane
dell'edilizia ed affini, nonchè delle aziende esercenti
l'attivita' di escavazione di materiali lapidei sono estese ai
lavoratori appartenenti alle categorie degli impiegati e dei
quadri.
Art. 15.
Lavoratori in cassa integrazione e opere o servizi di pubblica
utilita'.
1. Il secondo comma dell'art. 1-bis, D.L. 28 maggio 1981, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1981, n. 390,
come sostituito dall'art. 8, L. 28 febbraio 1986, n. 41, non si
applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata
utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto
proporzionalmente alla misura del trattamento di integrazione
salariale spettante al lavoratore.
Art. 16. Indennita' di mobilita' per i lavoratori disoccupati in
conseguenza di licenziamento per riduzione di personale. - 1. Nel
caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione
di personale ai sensi dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse
da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della
disciplina dell'intervento straordinario di integrazione
salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa
far valere una anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di cui
almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i
periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita'
e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque
non a termine, ha diritto alla indennita' di mobilita' ai sensi
dell'articolo 7.
2. Per le finalita' del presente articolo i datori di lavoro di
cui al comma 1 sono tenuti:
a) al versamento di un contributo nella misura dello 0,30
per cento delle
retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per
l'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria;
b) al versamento della somma di cui all'articolo
5, comma 4.
3. Alla corresponsione ai giornalisti dell'indennita' di cui
al comma 1 provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani, al quale sono dovuti il contributo e la somma
di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. Sono abrogati l'articolo 8 e il secondo e terzo comma
dell'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali
disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai lavoratori
il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 17. Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilita'.
1. Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi
degli articoli 4, comma 9, e 24 vengano reintegrati a norma
dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, puo' procedere alla
risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori
pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire unanuova
procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze
sindacali aziendali.
Art. 18.
Norme in materia di contributi associativi. -
1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il
versamento dei contributi associativi, previsto dall'art. 2, L.
27 dicembre 1973, n. 852, e' esteso ai beneficiari dell'indennita'
di mobilita', dei trattamenti di disoccupazione ordinari e
speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di
integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi
ultimi da parte dell'INPS.
2 .......................................................
3. Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione
salariale, il datore di lavoro e' tenuto a dare comunicazione
all'INPS dell'avvenuto rilascio della delega secondo le modalita'
previste dalla legge, a conservare tale delega ai fini di
eventuali verifiche ed a fornire ogni altro elemento che dovesse
rendersi necessario per l'effettuazione del servizio.
Art. 19.
Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento.
1. Nel caso di imprese beneficiarie da ventiquattro mesi
dell'intervento straordinario di integrazione salariale, quando
il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, al
fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale,
ovvero al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori
dipendenti da tali imprese, che abbiano una eta' inferiore di non
piu' di sessanta mesi rispetto a quella prevista per la pensione
di vecchiaia e una anzianita' contributiva non inferiore a
quindici anni, qualora essi convengano con il datore di lavoro, ai
sensi di tale contatto collettivo, il passaggio al tempo parziale
per un orario non inferiore a diciotto ore settimanali e'
riconosciuto a domanda, previa autorizzazione dell'Ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione, con decorrenza
dal mese successivo a quello della sua presentazione, il diritto
alla pensione di vecchiaia.
2. L'impresa che si avvale della facolta' di ricorso al lavoro a
tempo parziale di cui al comma 1 deve dare comunicazione all'INPS
e all'Ispettorato del lavoro della stipulazione dei contratti e
della loro cessazione.
3. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al
comma 1 con la retribuzione, si applicano, le norme relative alla
pensione di anzianita' di cui all'art. 22, L.30 aprile 1969, n.
153, con eccezione della retribuzione percepita durante il
periodo di anticipazione del trattamento di pensione, per il
rapporto di lavoro trasformato in rapporto a tempo parziale. In
tal caso la pensione e' cumulabile entro i limiti della mancata
retribuzione corrispondente alle ore prestate in meno a seguito
della trasformazione del rapporto.
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo
parziale, ovvero del ripristino nell'ambito della stessa impresa
del rapporto di lavoro a tempo pieno, gli interessati sono tenuti
a darne immediata comunicazione all'INPS, ai fini della
conseguente revoca del trattamento pensionistico, con decorrenza
dal mese successivo a quello in cui si e' verificata la predetta
risoluzione o il ripristino del rapporto originario.
5. Per i lavoratori che, sul presupposto del contratto collettivo
previsto dal comma 1, abbiano convenuto con il datore di lavoro
il passaggio al tempo parziale per un orario inferiore alla meta'
di quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale
base di calcolo per la determinazione della pensione e', ove piu'
favorevole, quella dei periodi antecedenti la trasformazione del
rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La medesima
disposizione si applica ai lavoratori che, pur trovandosi nelle
condizioni previste dal comma 1, non abbiano presentato domanda
per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.
Art. 20.
Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi del
trattamento speciale di disoccupazione possono essere assunti
nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all'art. 8,
comma 9 della L. 29 dicembre 1990, n. 407, con contratto di
reinserimento da datori di lavoro che, al momento
dell'instaurazione del rapporto di lavoro, non abbiano nell'azienda
sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2, L. 12 agosto
1977, n.675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di
personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione non
avvenga ai fini di acquisire professionalita' sostanzialmente
diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette
riduzioni o sospensioni di personale.
2. Ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento, di cui
al comma 1, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e ferma
restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure
previste per la generalita' dei lavoratori, una riduzione nella
misura del settantacinque per cento per i primi dodici mesi
nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un
periodo inferiore a due anni, per i primi ventiquattro mesi
nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per un
periodo superiore a due anni e inferiore a tre anni, per i primi trentasei
mesi nell'ipotesi di effettiva disoccupazione del lavoratore per
un periodo superiore a tre anni.
3. Il datore di lavoro ha facolta' di optare per l'esonero
dall'obbligo del versamento delle quote di contribuzione a
proprio carico nei limiti del cinquanta per cento della misura di cui
al comma 2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva
disoccupazione e non superiore, in ogni caso, a settantadue mesi.
4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed
istituti.
5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato
per iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro
trenta giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro ed
alla sede provinciale dell'INPS.
Art. 24. Norme
in materia di riduzione del personale.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e
all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che
occupino piu' di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una
riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro, intendano
effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi
giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in piu' unita' produttive
nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali
disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello
stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque
riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche
quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare
l'attivita'.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e
all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui
all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto dall'art. 5, comma
4, e' dovuto dalle imprese di cui all'art. 16, comma 1, nella
misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo
sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine
lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attivita' stagionali
o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di
personale di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15
luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge
11 maggio 1990, n. 108, e' disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO II - Disposizioni varie in materia di
mercato del lavoro.
Capo I - Riforma delle procedure di avviamento
Art. 25. Riforma delle procedure di avviamento al lavoro. -
1. A decorrere dal 1¡ gennaio 1989, i datori di lavoro privati,
che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori
facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno
facolta' di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta
nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino
piu' di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione
di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a
riservare il dodici per cento di tali assunzioni ai lavoratori
appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano
assunzioni a termine ai sensi dell'articolo 17 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, purch rapportate al tempo annuale di
lavoro.
2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale
appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei
contratti collettivi di categoria, quelle relative alle categorie
dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di
guardia giurata, quando questi siano in possesso di attestazione
di idoneita' rilasciata dalle competenti autorita' di pubblica
sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad attivita'
di pubblica sicurezza, nonchè quelle relative al personale da
destinare ad attivita' di produzione ovvero a servizi essenziali
ai fini dell'integrita' e dell'affidabilita' di strutture
rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il
Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza,
istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si
tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il
datore di lavoro puo' differire l'adempimento dell'obbligo
previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della Regione e
delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale va
effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie
di cui al comma 5 in possesso della professionalita' richiesta
siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per
l'impiego, vengono determinate le modalita' di applicazione delle
disposizioni contenute nel presente articolo.
4. Il lavoratore non puo' essere adibito a mansioni non
equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento.
5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:
a) i lavoratori iscritti da piu' di due anni nella prima
classe delle liste di collocamento e che risultino non
iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli
esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei
coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;
b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'articolo 6;
c) le categorie di lavoratori determinate, anche per
specifiche aree territoriali, mediante delibera della
Commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7.
6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra
iscritti alla prima classe della lista di collocamento e
popolazione residente in eta' di lavoro, superiore alla media
nazionale, le Commissioni regionali per l'impiego possono, con
delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti,
proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma
1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste
alla lettera b) del comma 5. Nella medesima deliberazione possono
proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al
comma 1 ad una misura non superiore al venti per cento.
7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6,
possono essere assunte anche limitatamente a territori
subregionali; esse vengono sottoposte dal direttore dell'Ufficio regionale
del lavoro e della massima occupazione all'approvazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale adotta
le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della
delibera.
8. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni
alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli
avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle
liste di mobilita' e agli indici di disoccupazione nel
territorio.
9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita'
assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico
del datore di lavoro e', per i primi diciotto mesi, quella prevista
per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinata
annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all'articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al
finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori
appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota e'
ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori
appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna
Regione.
11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa
offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalita'
determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per
un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità,
di cui all'articolo 6, comma 1.
12. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce
effetti solo ai fini dell'avviamento al lavoro o della
corresponsione ncontraria.
Legge 223
- art. da 1 a 8

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