
Proemio
Frate Francesco di Assisi, divinamente ispirato e infiammato di amore
per Cristo, scelse per sé e per i suoi frati una forma di fraternità
evangelica da poveri e minori e la propose nella Regola con poche e semplici
parole. Questa Regola e forma di vita fu approvata a viva voce da Innocenzo
III e poi confermata da papa Onorio III il 29 novembre 1223 con la Bolla
Solet annuere. Il santo Fondatore, prossimo alla morte, lasciò
ai frati presenti e futuri il suo Testamento come ricordo, ammonizione ed
esortazione «perche osserviamo più cattolicamente la Regola
che abbiamo promesso al Signore».
Con il passare degli anni i suoi discepoli dovettero adattare la vita, l'attività
e la legislazione alle diverse esigenze dei tempi; e lo fecero per mezzo
delle Costituzioni nei Capitoli generali.
Clemente VII, il 3 luglio 1528, con la Bolla Religionis zelus approvò
l'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Questi si erano proposti sin dall'inizio
di osservare e di trasmettere ai frati futuri con fedeltà, semplicità
e purezza, secondo la Regola e il Testamento e sotto il magistero della
Chiesa, il patrimonio spirituale del Fondatore san Francesco.
Per mantenere fede a tale proposito, il Capitolo generale dell'Ordine, celebrato
nel 1536, pubblicò le Costituzioni, che in seguito furono più
volte rivedute, per quanto fu necessario, per adattarle sia alle nuove condizioni
dei tempi, sia, soprattutto, alle nuove prescrizioni della Chiesa. Così,
per esempio, fu fatto dopo il Concilio di Trento, dopo il mutamento di alcune
leggi ecclesiastiche e dopo la promulgazione del nuovo Codice di Diritto
Canonico all'inizio di questo secolo. Le nostre Costituzioni, tuttavia,
hanno sempre conservato il loro fondamentale ideale francescano.
Un altro evento di massima importanza per un adeguato rinnovamento della
vita e della legislazione degli Istituti religiosi è stato il Concilio
Vaticano II, particolarmente con la Costituzione dogmatica Lumen gentium
e con il Decreto Perfectae caritatis.
Paolo VI con la Lettera apostolica motu proprio Ecclesiae sanctae
del 6 agosto 1966 ordinò a tutti gli Istituti religiosi di rivedere
le Costituzioni. Le direttive di revisione sono contenute nei testi conciliari
e in altri posteriori documenti della Chiesa. Esse sono, in particolare,
il continuo ritorno alle fonti di tutta la vita cristiana e all'originaria
ispirazione degli Istituti, tenendo presenti i segni dei tempi, e la necessaria
fusione dell'elemento spirituale con quello giuridico, perché le
Costituzioni non siano un puro testo di diritto né di sole esortazioni.
Il nostro Capitolo speciale celebrato nel 1968 rivide accuratamente le Costituzioni,
che furono poi promulgate «ad experimentum». Nei Capitoli degli
anni 1970 e 1974 furono di nuovo qua e là ritoccate.
Finalmente, nel Capitolo generale celebrato nel 1982, le Costituzioni furono
rielaborate secondo le norme della Ecclesiae sanctae II, n. 6 e 8
e per volere della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari,
reso noto con Lettera del 15 novembre 1979, in modo da poterne ottenere
la definitiva approvazione della Santa Sede.
Lo stesso Capitolo generale, in attesa del nuovo Codice di Diritto Canonico
e in obbedienza alle direttive emanate il 4 agosto 1981 dalla Congregazione
per i Religiosi e gli Istituti Secolari, costituì una Commissione
capitolare con il compito di redigere il testo per quanto riguarda la forma
e di metterlo in accordo e di adattarlo alle norme del Codice di Diritto
Canonico.
Il Definitorio generale, mettendo in atto quanto stabilito dal Capitolo
generale e dopo aver ottenuta l'opportuna facoltà dalla Santa Sede
con Lettera del 12 novembre 1982, fece pubblicare il testo delle Costituzioni
riveduto in modo definitivo. Il testo entro in vigore il giorno 25 marzo
1983, Solennità dell'Annunciazione del Signore, e conservò
la validità fino a che le stesse Costituzioni non furono debitamente
approvate dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e delle
Societa di Vita Apostolica.
Dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico il 25 gennaio 1983,
fu necessario adattare diversi punti delle Costituzioni al nuovo Diritto.
Perciò la Congregazione diede ai Superiori generali la facoltà
di emanare norme provvisorie circa le materie richieste dal nuovo Codice
e non ancora inserite nel testo delle Costituzioni, norme da presentare
naturalmente al prossimo Capitolo generale.
Frattanto il testo delle Costituzioni, accuratamente riveduto, fu trasmesso
alla Congregazione, che lo approvò il 25 dicembre 1986.
Il Capitolo generale, celebrato nel 1988, esaminò con attenzione
e approvò le proposizioni che il Definitorio generale aveva preparato
e che, secondo il Codice di Diritto Canonico, dovevano essere inserite nel
testo delle Costituzioni; e la sopraccitata Congregazione le ratificò
con Lettera del 7 febbraio 1990.
Pertanto il presente testo delle Costituzioni, redatto in lingua latina
e definitivamente approvato dalla Santa Sede, è da ritenersi autentico
e ad esso devono attenersi tutte le versioni in altre lingue.
E il testo è i1 seguente.
Roma, 25 marzo 1990
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