

CAPITOLO VIII
IL GOVERNO DELL'ORDINE
O DELLA FRATERNITA'
109
109,1. La nostra Fraternità, sotto la guida dello Spirito Santo,
è nel Corpo mistico di Cristo come un organismo nel quale i frati,
riuniti per seguire Cristo, contribuiscono, mediante i vari compiti e servizi,
a edificare la Chiesa nella carità.
109,2. I frati, quindi, per essere veramente incorporati al mistero di Cristo,
devono sentirsi impegnati, secondo la propria grazia e vocazione, a promuovere
il bene della Chiesa e della Fraternità.
109,3. Per rafforzare sia spiritualmente che visibilmente l'unità
del nostro Ordine, i Capitoli e i superiori sono elementi di coesione ed
esercitano in spirito di servizio gli uffici e gli incarichi ricevuti da
Dio tramite il ministero della Chiesa.
ARTICOLO I
La struttura dell'Ordine
110
110,1. Il nostro Ordine o Fraternità, quanto al governo, si divide
in province, viceprovince, custodie e case o fraternità locali; queste
strutture, singolarmente prese, sono vere fraternità.
110,2. La provincia è costituita da un gruppo di frati e di fraternità
locali; ad essa, che ha un suo proprio territorio, è preposto un
ministro provinciale.
110,3. La viceprovincia è una parte dell'Ordine, costituita in un
determinato territorio, affidata a qualche provincia o immediatamente soggetta
al ministro generale; ad essa è preposto un viceprovinciale in qualità
di vicario del ministro provinciale o generale.
110,4. La custodia o missione è costituita da un gruppo di frati
che dipendono da una provincia e attendono all'opera missionaria in un determinato
territorio e sono governati da un superiore regolare in qualità di
vicario del ministro provinciale.
110,5. La fraternità locale è un gruppo di almeno tre frati
professi che abitano in una casa legittimamente eretta e ai quali è
preposto il superiore locale o guardiano.
110,6. Il ministro generale con il consenso del definitorio può stabilire
che una fraternità locale o casa dipenda direttamente da lui e abbia,
se il caso lo richiede, uno statuto proprio.
110,7. Ciò che in queste Costituzioni è detto delle province,
si applica anche alle viceprovince e custodie, a meno che, dalla natura
della cosa o nel testo e contesto, non appaia diversamente.
111
111,1. Spetta al ministro generale con il consenso del definitorio,
dopo aver sentito le Conferenze dei superiori maggiori della regione e i
ministri e definitori provinciali interessati, decidere l'erezione, l'unione,
la divisione, l'innovazione e la soppressione delle province, osservate
le disposizioni del diritto.
111,2. Allo stesso modo, per circostanze particolari, il ministro generale
con il consenso del definitorio può erigere province composte di
più regioni; queste province abbiano uno statuto speciale approvato
dal ministro generale con il consenso del definitorio, nel quale statuto
se vi fosse difficoltà nell'applicare le Costituzioni, il ministro
generale, insieme al suo definitorio, può provvedere nel modo piu
adatto.
111,3. Perché si possa costituire una nuova provincia è necessario
che, secondo le diverse condizioni locali, ci sia un sufficiente numero
di frati, che la nuova provincia giovi alla testimonianza apostolica e alla
vita dell'Ordine e che vi sia una certa unità geografica.
111,4. Il ministro generale con il consenso del definitorio, avuta prima
una consultazione dei frati di voti perpetui, nomina i superiori maggiori
e i definitori delle nuove circoscrizioni e determina come deve essere formato
il primo Capitolo.
112
112,1. Spetta al ministro provinciale con il consenso del definitorio
e previo il voto favorevole del Capitolo, erigere canonicamente le case,
osservate le disposizioni del diritto.
112,2. Spetta, invece, al ministro generale con il consenso del definitorio
sopprimere le case, sia dietro richiesta della parte interessata, fermo
restando il prescritto del primo paragrafo circa il consenso richiesto,
sia per altra causa, osservate le norme del diritto.
112,3. Se il caso fosse urgente, non si richiede il voto del Capitolo; però,
trattandosi di erigere una casa, si richiede non solo il consenso del definitorio
provinciale, ma anche il consenso del ministro generale e del suo definitorio.
113
113,1. Ogni frate, incorporato all'Ordine mediante la professione, è
aggregato alla provincia o viceprovincia o custodia per la quale il superiore
maggiore lo ha ammesso alla professione.
113,2. Anche l'anzianità nella fraternità si computa dalla
professione temporanea.
113,3. Spetta al ministro generale, udito il definitorio, considerati il
bene di tutto l'Ordine e le necessità delle province o dei singoli
frati, ascoltati anche i ministri provinciali e i loro definitori, mandare
frati da una provincia ad un'altra, sia temporaneamente sia, con il consenso
del definitorio, aggregandoli ad essa definitivamente.
113,4. I superiori provinciali, in spirito di fraterna collaborazione, siano
pronti a venire incontro a tali necessità, mandando i loro frati
temporaneamente in un'altra provincia.
113,5. Ogni frate esercita i suoi diritti di voto in una sola circoscrizione
dell'Ordine, a meno che non gli competano, per motivo di ufficio, anche
altrove. Coloro che sono mandati per motivi di servizio in un'altra circoscrizione,
esercitano i loro diritti di voto in quella circoscrizione e non nella propria.
I frati, poi, che dimorano in un'altra circoscrizione per un altro motivo,
esercitano i propri diritti solo nella propria circoscrizione.
ARTICOLO II
I superiori e gli uffici in genere
114
114,1. Nell'Ordine, sotto la suprema autorità del Sommo Pontefice,
sono superiori con potestà ordinaria: il ministro generale in tutto
l'Ordine, il ministro provinciale nella sua provincia e il superiore locale
o guardiano nella sua fraternità.
114,2. Sono, poi, superiori con potestà ordinaria vicaria: il vicario
generale, il vicario provinciale, il viceprovinciale, il superiore regolare
e il vicario locale.
114,3. Tutti i soprannominati, eccetto il superiore locale e il suo vicario,
sono superiori maggiori.
114,4. Ciò che in queste Costituzioni si dice del ministro provinciale,
si applica anche ai viceprovinciali e ai superiori regolari, a meno che
dalla natura delle cose o nel testo e contesto non appaia diversamente.
115
115,1. Gli uffici dell'Ordine vengono conferiti o per elezione o per
nomina.
115,2. Nel conferire gli uffici i frati procedano con retta intenzione,
con semplicità e secondo il diritto.
115,3. In vista del bene dell'Ordine si può fare una conveniente
preconsultazione su persone da eleggere, si deve fare su persone da nominare.
115,4. Se la elezione ha bisogno di conferma, questa deve essere richiesta
nel tempo utile di otto giorni.
115,5. I frati, da veri minori, non ambiscano le cariche; ma, se vi sono
chiamati dalla fiducia dei confratelli, non ricusino ostinatamente il servizio
di superiore o di un ufficio.
115,6. Essendo noi, secondo la volontà di san Francesco e la genuina
tradizione cappuccina, un Ordine di fratelli, tutti i frati di voti perpetui
possono accedere a tutti gli uffici o incarichi, salvo quelli che derivano
dall'ordine sacro. Se si tratta della carica di superiore, perché
sia valida, questa non può essere conferita prima di tre anni dalla
professione perpetua.
ARTICOLO III
Il governo generale dell'Ordine
116
116,1. Il Capitolo generale, che è il massimo segno di unione
e di solidarietà di tutta la Fraternità riunita nei suoi rappresentanti,
gode della suprema autorità nell'Ordine.
116,2. Il Capitolo ordinario, indetto e convocato dal ministro generale,
si celebri ogni sei anni, verso la solennità di Pentecoste, a meno
che allo stesso ministro generale con il consenso del definitorio non sembrerà
più opportuno un altro tempo dell'anno.
116,3. Oltre al Capitolo ordinario, per esigenze particolari, il ministro
generale con il consenso del definitorio, può convocare il Capitolo
straordinario per trattare problemi di grande importanza riguardanti la
vita e l'attività dell'Ordine.
116,4. Nel Capitolo generale, sia ordinario che straordinario, hanno voce
attiva: il ministro generale, i definitori generali, l'ex ministro generale
nel sessennio immediatamente seguente, i ministri provinciali, il segretario
generale, il procuratore generale, i viceprovinciali, i delegati delle province
e delle custodie.
116,5. Se un ministro provinciale è impedito da grave causa nota
al ministro generale, oppure è vacante il suo ufficio, partecipi
al Capitolo il vicario provinciale.
117
117,1. Indetto il Capitolo generale, in ogni provincia con almeno cento
frati professi, tutti i frati di voti perpetui eleggano i delegati al Capitolo
generale e i loro sostituiti.
117,2. La provincia elegga, poi, un altro delegato e il suo sostituto per
ogni duecento frati professi oltre ai duecento.
117,3. Questa elezione si faccia nel modo stabilito dal Capitolo provinciale;
tuttavia, l'esito di tale elezione sia pubblicato almeno tre mesi prima
del Capitolo.
117,4. Similmente nelle custodie per ogni cento frati professi si elegga
un delegato e il suo sostituto.
117,5. Per l'elezione dei delegati delle custodie che non hanno singolarmente
cento frati professi, il ministro generale con il consenso del definitorio
e sentiti i frati interessati, formi dei gruppi elettorali che, per ogni
cento frati professi, eleggano un delegato e il suo sostituto. Nella formazione
dei gruppi elettorali si tenga conto come criterio, per quanto possibile,
la vicinanza geografica e l'affinità culturale.
117,6. In circostanze particolari, conosciute e approvate dal ministro generale
con il consenso del definitorio, i gruppi elettorali delle custodie che
non raggiungono il numero di cento frati professi, possono eleggere un delegato
e il suo sostituto, che partecipi al Capitolo con tutti i diritti capitolari.
118
118,1. Nel Capitolo generale ordinario, si elegga, come prescrive il
«Regolamento del Capitolo generale», in primo luogo il ministro
generale che assume così il potere su tutto l'Ordine e su tutti i
frati.
118,2. Il ministro generale uscente può essere rieletto immediatamente
soltanto per un altro sessennio.
118,3. Si eleggano, poi, secondo lo stesso regolamento del Capitolo, otto
definitori generali, dei quali quattro al massimo possono essere fra gli
eletti nel Capitolo precedente.
118,4. Nell'elezione dei definitori generali il ministro generale uscente
ha solo voce attiva.
118,5. Fra gli otto definitori si elegga il vicario generale che, in forza
dell'elezione, diventa il primo definitore.
118,6. A norma delle Costituzioni e secondo lo statuto della curia generale,
approvato dal Capitolo generale, il compito dei definitori generali è
di aiutare il ministro generale nel governo di tutto l'Ordine.
119
119,1. Nel Capitolo si trattino i problemi che riguardano la conservazione
e il rinnovamento della nostra forma di vita e l'incremento dell'attività
apostolica.
119,2. Circa gli argomenti da proporre al Capitolo, siano consultati, nel
modo adatto, tutti i frati e le loro proposte siano inviate al ministro
generale.
119,3. Tutti i capitolari siano tempestivamente informati sull'elenco dei
temi preparato dal ministro generale con il consenso del definitorio. Lo
stesso Capitolo, poi, decida gli argomenti da trattare.
120
120,1. Il ministro generale e i suoi definitori risiedano a Roma.
120,2. Quando il ministro generale è assente da Roma, il vicario
generale ne faccia le veci.
120,3. Rimangono, però, riservati al ministro generale la conferma
dei ministri provinciali, la nomina dei visitatori generali e gli altri
affari che egli si riservera.
120,4. Se il ministro generale è impedito nell'esercizio del suo
ufficio, governi l'Ordine il vicario generale che, a tempo opportuno, darà
relazione degli atti principali al ministro generale.
120,5. Se, poi, anche il vicario generale fosse impedito, faccia le veci
del ministro generale il definitore che segue secondo l'ordine di elezione.
121
121,1. Restando vacante l'ufficio del ministro generale, assume il governo
il vicario generale, il quale quanto prima informi del fatto la Sede Apostolica.
121,2. Se resta vacante l'ufficio del vicario generale oltre un anno prima
del Capitolo, fatta l'elezione dell'ottavo definitore, il ministro generale
e il suo definitorio eleggano a schede segrete un altro vicario generale
tra i definitori.
121,3. Se l'ufficio di definitore generale resta vacante per più
di un anno prima del Capitolo, il ministro generale e il definitorio, sentite
le Conferenze dei superiori maggiori del gruppo capitolare al quale quel
definitore apparteneva, ne eleggano un altro che terrà il posto di
ultimo definitore.
122
122,1. Al ministro generale e al suo definitorio, nell'esercizio delle
loro funzioni, prestano aiuto: il segretario generale, il procuratore generale
al quale spetta trattare gli affari dell'Ordine presso la Santa Sede, il
postulatore generale che ha l'incarico di trattare presso la Santa Sede
le cause di canonizzazione dei Servi di Dio, l'assistente generale dell'Ordine
Francescano Secolare, il segretario generale dell'animazione missionaria,
e altri incaricati in numero sufficiente per il disbrigo dei vari compiti.
122,2. Tutti costoro vengono scelti dalle varie regioni e nominati dal ministro
generale con il consenso del definitorio.
122,3. I compiti e gli incarichi della curia generale siano assegnati e
svolti a norma dello statuto speciale, approvato dal Capitolo generale.
123
123,1. Il Consiglio plenario dell'Ordine ha lo scopo di esprimere il rapporto
vitale tra l'intera Fraternità e il suo governo centrale, di promuovere
la corresponsabilità e la collaborazione di tutti i frati, e di favorire
l'unità e la comunione nella pluriformità dell'Ordine.
123,2. Sono membri del Consiglio plenario il ministro generale, i definitori
generali e i delegati delle Conferenze dei superiori maggiori, secondo una
proporzionalità da stabilirsi dal ministro generale con il consenso
del definitorio.
123,3. I delegati non devono necessariamente essere eletti fra i membri
delle Conferenze dei superiori maggiori.
123,4. Il modo della loro elezione è determinato dalle singole Conferenze.
123,5. E' compito del Consiglio plenario: favorire i rapporti tra il definitorio
generale e le Conferenze e tra le Conferenze stesse; costituire un centro
di riflessione per esaminare i problemi di maggiore importanza e proporne
la soluzione all'Ordine; offrire al ministro generale e ai definitori, con
una collaborazione costruttiva, un aiuto per attuare un adeguato rinnovamento
dell'Ordine; aver cura dell'incremento dell'Ordine e della formazione dei
frati.
123,6. Il Consiglio plenario ha voto consultivo. Affinché, poi, il
valore delle riflessioni, come norma direttiva per tutto l'Ordine, non vada
perduto, è conveniente che il ministro generale, a suo giudizio e
con il consenso del definitorio, confermi con la sua autorità gli
atti del Consiglio e li proponga all'Ordine.
123,7. Il Consiglio plenario dell'Ordine sia generalmente convocato dal
ministro generale con il consenso del definitorio una o due volte nel sessennio.
123,8. Il Consiglio plenario dell'Ordine è retto dallo statuto redatto
dal Consiglio stesso e approvato dal ministro generale e dal suo definitorio.
ARTICOLO IV
Il governo delle province
124
124,1. La prima autorità della provincia compete al Capitolo
provinciale, i cui membri riuniti in fraterna comunione rappresentano tutta
la provincia.
124,2. Il Capitolo provinciale ordinario sia indetto e convocato ogni tre
anni dal ministro provinciale, ottenuto il permesso dal ministro generale
con il consenso del definitorio, cui è riservata la facoltà
di permettere che il Capitolo, per un giusto motivo, sia celebrato sei mesi
prima o dopo il triennio.
124,3. Si può tenere anche il Capitolo straordinario, convocato dal
ministro provinciale con il consenso del definitorio; in esso si trattino
i principali problemi riguardanti la vita e l'attività della provincia,
della sua viceprovincia e della custodia.
125
125,1. Nel Capitolo ordinario e straordinario hanno voce attiva: il
ministro generale, se presente, il ministro provinciale e i definitori provinciali,
i frati ai quali il Capitolo provinciale darà il diritto, i viceprovinciali,
i superiori regolari, i delegati della provincia e i delegati delle viceprovince
e delle custodie, tenuto presente quanto è prescritto al numero 113.5.
125,2. Se alcune province vogliono celebrare il Capitolo a suffragio diretto,
cioè con la partecipazione di tutti i frati professi perpetui, lo
stabilisca la maggioranza dei due terzi di tutti i frati di professione
perpetua, e la decisione sia inserita nel regolamento per la celebrazione
del Capitolo. Tutti i frati di voti perpetui sono tenuti a convenire a tale
Capitolo; l' eventuale impedimento a parteciparvi sia comunicato al ministro
provinciale e al suo definitorio, che hanno il diritto di essere informati
e di giudicare al riguardo. Hanno diritto di voto soltanto i frati che sono
realmente presenti nel Capitolo. Inoltre, al Capitolo provinciale partecipano
i viceprovinciali, i superiori regolari e i delegati delle viceprovince
e delle custodie, secondo il regolamento per la celebrazione del Capitolo
provinciale.
125,3. Se per grave motivo riconosciuto dal ministro provinciale e dal suo
definitorio il superiore della viceprovincia o della custodia fosse impedito
di intervenire al Capitolo o fosse vacante il suo ufficio, partecipi al
Capitolo il primo o il secondo consigliere, secondo le possibilità.
126
126,1. Indetto il Capitolo provinciale, tutti i frati che allora sono
professi perpetui, eccetto quelli che appartengono alle viceprovince o alle
custodie, eleggano i delegati e i sostituti, a meno che non debbano partecipare
tutti al Capitolo.
126,2. I frati delle viceprovince e delle custodie eleggano i propri delegati
e i loro sostituti.
126,3. Il numero dei delegati, sia della provincia come delle viceprovince
e delle custodie, e il modo di eleggerli, siano stabiliti dal Capitolo provinciale.
127
127,1 . Nel Capitolo provinciale si trattino i problemi relativi alla
vita e all'attività della provincia; su questi problemi tutti i frati
siano preventivamente consultati.
127,2. Tutti i capitolari siano informati a tempo debito sull'elenco degli
argomenti preparato dal ministro provinciale e suo definitorio. I problemi
da trattare, però, li decida il Capitolo stesso.
127,3. Nel Capitolo ordinario il ministro provinciale viene eletto secondo
il regolamento per la celebrazione del Capitolo, approvato dal Capitolo
provinciale.
127,4. Il ministro provinciale uscente, se è stato eletto nel Capitolo
precedente, può essere rieletto immediatamente soltanto per una altro
triennio.
127,5. Secondo il regolamento sopraccitato, si eleggano, poi, quattro definitori
provinciali, a meno che il ministro generale con il consenso del definitorio
non riterrà opportuno un numero maggiore; di questi la metà
al massimo può essere tra gli eletti nel Capitolo precedente.
127,6. Tra i definitori, poi, si elegga il vicario provinciale, che, in
forza dell'elezione, diventa il primo definitore.
127,7. Nell'elezione dei definitori il ministro provinciale uscente ha soltanto
voce attiva.
127,8. Finché la sua elezione non è confermata, il ministro
provinciale eletto esercita il suo ufficio come delegato del ministro generale.
127,9. Avvenuta la elezione o la nomina del ministro provinciale e dei definitori,
i frati continuino ad esercitare i propri uffici finché sarà
provveduto diversamente; questa norma, con le debite differenze, vale anche
per le viceprovince e per le custodie.
128
128,1. Per gravi motivi il ministro generale con il consenso del definitorio
può nominare il ministro provinciale e i definitori, dopo aver ottenuto
per iscritto il voto consultivo di tutti i frati professi perpetui della
provincia. Tale nomina, però, non si potrà ripetere per due
trienni consecutivi.
128,2. Avvenuta tale nomina, si celebri, a tempo opportuno, il Capitolo
per trattare i problemi.
129
129,1. E' compito del vicario provinciale aiutare il ministro provinciale
nelle mansioni che gli vengono affidate, e, quando questi fosse assente
o impedito, trattare gli affari della provincia, eccetto quelli che il ministro
provinciale si riserverà.
129,2. Vacante l'ufficio di ministro provinciale, il vicario provinciale
è tenuto a informare subito il ministro generale e, finché
non riceverà disposizioni, governi la provincia.
129,3. Qualora l'ufficio del ministro provinciale si rendesse vacante più
di diciotto mesi prima del Capitolo, il ministro generale con il consenso
del definitorio, avuto prima il voto consultivo di tutti i frati professi
perpetui della provincia, nomini un nuovo ministro che porti a termine il
triennio iniziato. Trascorso il triennio, si celebri il Capitolo.
129,4. Se il vicario provinciale è impedito, ne tiene l'ufficio il
definitore che segue nell'ordine di elezione.
129,5. Restando vacante l'ufficio di definitore provinciale oltre un anno
prima del Capitolo provinciale, il ministro generale con il consenso del
definitorio, sentiti il ministro provinciale e il suo definitorio, nomini
un altro definitore che terrà il posto dell'ultimo definitore. Se,
poi, sarà vacante l'ufficio di vicario provinciale, il ministro provinciale
e il suo definitorio eleggano a schede segrete un altro vicario provinciale.
Di ciò si informi, poi, il ministro generale.
130
130,1. Il ministro provinciale con il consenso del definitorio nomini
tra i frati di voti perpetui il segretario provinciale e gli altri incaricati
necessari al disbrigo delle varie mansioni nella curia provinciale e, se
sarà necessario, alla direzione di altri speciali uffici.
130,2. Il segretario provinciale dipende dal solo ministro provinciale;
spetta, poi, al Capitolo provinciale decidere se altri incaricati della
curia dipendano dal solo ministro provinciale.
130,3. Si raccomanda che nelle singole province siano costituite dal ministro
provinciale con il consenso del definitorio delle commissioni per trattare
particolari problemi.
131
131,1. Le Conferenze, che sono formate dai superiori provinciali, dai
viceprovinciali e dai superiori regolari di qualche regione o territorio,
sono costituite dal ministro generale con il consenso del definitorio per
promuovere la collaborazione sia delle province, delle viceprovince e delle
custodie fra di loro, sia
con le Conferenze episcopali o con le Unioni dei superiori o delle superiore
maggiori, per trattare questioni urgenti, e per garantire, per quanto possibile,
l'uniformità del governo.
131,2. Queste Conferenze abbiano un proprio statuto, approvato dal ministro
generale con il consenso del definitorio, e si riuniscano almeno una volta
l'anno.
131,3. A queste Conferenze spetta eseguire i compiti che sono loro affidati
dalle Costituzioni, dal proprio statuto o dal ministro generale, provvedere
al bene comune dell'Ordine nel loro territorio ed emanare, per quel territorio,
norme particolari. Tali norme, perché abbiano valore, devono essere
approvate dai rispettivi Consigli e dal ministro generale con il consenso
del definitorio.
131,4. Affinché nei singoli continenti sia favorita la solidarietà
tra i frati del nostro Ordine, i superiori maggiori procurino che i frati
che vi si trovano, attuino, con unità di forze, forme di testimonianza
francescana capaci di rinnovare la vita cristiana anche oltre i confini
della propria nazione o area politica, e di promuovere la causa della pace,
della giustizia e della concordia.
ARTICOLO V
Il governo delle viceprovince
132
132,1. Uno dei principali fini delle viceprovince è la «implatatio
Ordinis» nella Chiesa particolare allo scopo di dare la testimonianza
evangelica del carisma francescano.
132,2. Perciò le viceprovince si devono assiduamente interessare
delle vocazioni tra gli abitanti del luogo, favorendo, a tale fine, la vita
e l'attività pastorale rettamente adattate alle condizioni della
religione.
132,3. La provincia, secondo le sue possibilità, invii nella viceprovincia
ad essa affidata tanti religiosi, quanti ne sono richiesti dalle necessità
della stessa viceprovincia.
132,4. Nella scelta dei religiosi da inviare o ritirare, i superiori, sentiti
il viceprovinciale e il suo Consiglio, tengano presenti le particolari doti
dei frati in relazione alle condizioni dei luoghi, alla formazione dei giovani
e all'apostolato da esercitare nella viceprovincia.
132,5. Il viceprovinciale, d'accordo con il Consiglio, tenuto conto delle
necessità e con il consenso del ministro provinciale o generale,
può stipulare opportune convenzioni con altre province o Conferenze
dei superiori maggiori; tali convenzioni sono soggette alla conferma del
ministro generale o provinciale.
133
133,1. A ciascuna viceprovincia è preposto un viceprovinciale
con due consiglieri.
133,2. Spetta al ministro generale con il consenso del definitorio, sentito
il ministro provinciale, fissare un numero maggiore di consiglieri.
133,3. Il viceprovinciale e i consiglieri sono eletti per un triennio; trascorso
il quale possono essere rieletti. Tuttavia il viceprovinciale può
essere rieletto immediatamente soltanto per un altro triennio.
133,4. Il Capitolo viceprovinciale determini se il viceprovinciale uscente
ha voce passiva nell'elezione dei consiglieri.
133,5. Il viceprovinciale e i consiglieri siano eletti da tutti i frati
di voti perpetui nel modo stabilito dal Capitolo viceprovinciale, previo
il consenso del ministro provinciale o generale. In casi particolari, per
giusto motivo, il ministro generale con il consenso del definitorio può
autorizzare l'elezione dei superiori e dei consiglieri attraverso il Capitolo
con i delegati.
133,6. Se, invece, l'elezione avviene per mezzo del Capitolo a suffragio
diretto, il viceprovinciale con il consenso del ministro provinciale o generale
convoca egli stesso il Capitolo, nel quale hanno voce attiva i frati presenti
e anche il ministro provinciale o generale se sono presenti. Riguardo ai
frati impediti vale ciò che si è detto per il Capitolo provinciale.
133,7. Se la votazione è avvenuta fuori del Capitolo, si esegua lo
scrutinio nella stessa viceprovincia dal viceprovinciale, dai suoi consiglieri
e da due altri frati eletti dal Capitolo locale dove si fa lo scrutinio,
alla presenza del ministro provinciale o generale oppure del rispettivo
delegato. Si notifichino, quindi, i risultati delle elezioni.
133,8. Finché l'elezione non sarà confermata, il viceprovinciale
eletto esercita l'ufficio in qualità di delegato del ministro provinciale
o generale.
133,9. Dal momento della conferma della sua elezione, il viceprovinciale
gode della potestà giuridica ordinaria vicaria per l'esercizio del
suo ufficio; nello stesso tempo è necessario che gli siano conferite
espressamente dal ministro provinciale o generale le facoltà di cui
ai numeri 19 e 36 delle Costituzioni.
133,10. Il ministro provinciale informi, poi, il ministro generale circa
l'elezione avvenuta.
133,11. Con il permesso del ministro provinciale o generale il viceprovinciale
può convocare il Capitolo per trattare i diversi problemi. È
conveniente che sia presente il ministro provinciale o generale, che vi
hanno voce.
133,12. Se il viceprovinciale è assente o impedito, ne fa le veci
il primo consigliere o il consigliere che segue nell'ordine di elezione,
se il primo è impedito.
133,13. Vacante per qualsiasi motivo l'ufficio di viceprovinciale o di un
consigliere si riferisca la cosa al ministro provinciale o generale che
procederà per analogia con il numero 129.
133,14. Nello statuto elaborato dal Capitolo viceprovinciale e approvato
dal ministro provinciale o generale, siano descritti gli altri problemi
riguardanti il governo. Lo statuto determini, fra l'altro, i vocali del
Capitolo per trattare i vari argomenti, e quei temi che devono essere trattati
soltanto con il permesso del ministro provinciale o generale.
134
134,1. Il viceprovinciale convochi i suoi consiglieri almeno quattro
volte l'anno. Egli, poi, ha bisogno del loro consiglio o consenso tutte
le volte che, a norma delle Costituzioni, il ministro provinciale necessita
del consiglio o del consenso del suo definitorio.
134,2. Proponga, tuttavia, al ministro provinciale o generale le innovazioni
che comportano oneri di notevole entità sia alla provincia sia alla
viceprovincia.
ARTICOLO VI
Il governo delle custodie
135
135,1. A ciascuna custodia è preposto un superiore regolare con
due consiglieri.
135,2. Il numero dei consiglieri può essere elevato a quattro dal
ministro provinciale d'accordo con il definitorio, sentiti gli interessati
e secondo lo richieda la necessità o il bene della custodia. Di ciò
sia poi informato il ministro generale.
136
136,1. Il superiore regolare e i consiglieri siano eletti per un triennio
dai frati di professione perpetua assegnati alla custodia, tenuto presente
quanto è prescritto al numero 113,5. In casi particolari per giusto
motivo, il ministro generale con il consenso del definitorio può
autorizzare l'elezione dei superiori e dei consiglieri attraverso il Capitolo
con i delegati.
136,2. Il superiore regolare può essere rieletto immediatamente soltanto
per un secondo triennio.
136,3. Il Capitolo della custodia stabilisca se il superiore maggiore uscente
ha voce passiva nella elezione dei consiglieri.
136,4. Alla elezione, sia che si faccia per mezzo del Capitolo o in altro
modo, è necessario il consenso del ministro provinciale, il quale,
se è presente al Capitolo, ha voce attiva.
136,5. Si ritengono assegnati alla custodia tutti i frati che hanno ricevuto
dal ministro generale l'obbedienza per l'attività missionaria, anche
per un tempo determinato, e, inoltre, tutti i frati aggregati alla custodia
in forza della professione, benché vivano altrove per ragione di
formazione o per altri motivi.
137
137,1. L'elezione del superiore regolare e dei consiglieri si fa o a
suffragio diretto in Capitolo nel quale hanno voce attiva soltanto i frati
presenti, oppure in altro modo, secondo che il superiore regolare, d'accordo
con il Consiglio deciderà, considerate attentamente le condizioni
della custodia e sentiti i desideri dei frati, fatta attenzione però
a ciò che è prescritto nel numero 136,1. Riguardo a coloro
che sono impediti di partecipare al Capitolo, vale ciò che si è
detto per il Capitolo provinciale.
137,2. Compete al ministro provinciale confermare l'elezione; se questi
non è presente, si notifichino i risultati delle elezioni, e il superiore
regolare eletto esercita il suo ufficio in qualità di delegato del
ministro provinciale finché non sia confermata la sua elezione. Il
ministro provinciale informi il ministro generale dell'elezione avvenuta.
137,3. Dal momento della conferma il superiore regolare gode di potestà
ordinaria vicaria per l'esercizio del suo ufficio; nello stesso tempo è
necessario che il ministro provinciale gli attribuisca espressamente le
facoltà di cui ai numeri 19 e 36 delle Costituzioni.
137,4. Per gravi motivi il ministro generale, d'accordo con il suo definitorio,
dopo aver sentito il ministro provinciale e il suo definitorio e ottenuto
per iscritto il voto consultivo dei frati della custodia, può nominare
il superiore regolare e i suoi consiglieri.
138
138,1. Se il superiore regolare è assente o impedito, ne faccia
le veci il primo consigliere o, se questi è impedito, il consigliere
che segue in ordine di elezione.
138,2. Vacante per qualsiasi causa l'ufficio di superiore regolare o di
consigliere della custodia, si riferisca il caso al ministro provinciale,
il quale proceda in analogia con il numero 129, con le debite differenze.
139
139,1. Il superiore regolare convochi i suoi consiglieri almeno quattro
volte all'anno.
139,2. Richieda il loro consenso o consiglio in tutti quei casi per i quali
il ministro provinciale necessita del consenso o del consiglio del definitorio.
139,3. È conveniente che la custodia abbia uno statuto approvato
dal ministro provinciale con il consenso del definitorio; in tale statuto
siano determinati i problemi di governo più importanti.
ARTICOLO VII
Il governo della fraternità locale
140
140,1. Nel Capitolo provinciale o in seguito, a tempo opportuno, il
ministro provinciale con il consenso del definitorio, sentiti, per quanto
è possibile, i frati, costituisca le fraternità locali e ne
nomini i superiori secondo il numero 115,3, facendo attenzione sia alla
forma che si deve osservare della nostra vita, sia alla convivenza fraterna
che va favorita e sia alle particolari attività che si svolgono nelle
singole case.
140,2. Allo stesso modo, considerate le particolari circostanze, si costituiscano
le fraternità locali e si nominino i superiori nelle viceprovince
e nelle custodie.
140,3. I superiori locali sono nominati dal ministro provinciale con il
consenso del definitorio per un triennio; ma potranno essere nominati per
un secondo triennio, o, in caso di manifesta necessità, per un terzo
triennio e, per giusti motivi, anche nella stessa casa.
140,4. Coloro che hanno esercitato l'ufficio di superiore locale per sei,
o, in caso di necessità per nove anni consecutivi, rimangano liberi
da tale incarico almeno per un anno.
141
141,1. In ogni fraternità sia nominato dal ministro provinciale
con il consenso del definitorio un vicario, che ha il compito di assistere,
come consigliere, il superiore nel governo della comunità, e, se
questi è assente o impedito, oppure è vacante l'ufficio di
superiore, di governare la fraternità.
141,2. In ogni casa con almeno sei frati, oltre al vicario, che è
di diritto il primo consigliere, siano eletti da tutti i frati di voti perpetui
uno o due consiglieri, che hanno il compito di aiutare con il consiglio
il superiore locale nelle cose spirituali e materiali.
141,3. Nei casi di maggior importanza, secondo le Costituzioni e gli statuti
regionali o provinciali, i consiglieri hanno voce deliberativa.
141,4. Assenti o impediti il guardiano e il vicario, presiede la fraternità
quel frate che è designato nelle norme stabilite dal Capitolo provinciale.
141,5. Se l'ufficio del superiore locale resta vacante per oltre sei mesi
prima del Capitolo provinciale, il ministro provinciale con il consenso
del definitorio nomini un altro superiore locale; se, invece, l'ufficio
resterà vacante per meno di sei mesi prima del Capitolo provinciale,
regga la fraternità il vicario.
142
142,1. Il Capitolo locale è composto da tutti i frati professi.
142,2. In esso si manifesta chiaramente la caratteristica propria della
nostra fraternità, cioè l'obbedienza caritativa, in forza
della quale i frati si prestano vicendevole servizio, si favorisce la creatività
di tutti e i doni di ciascuno tornano a vantaggio di tutti.
142,3. È compito del Capitolo locale, sotto la guida del guardiano,
rafforzare lo spirito fraterno, promuovere la corresponsabilità di
tutti i frati per il bene comune, mantenere il dialogo su tutto ciò
che riguarda la vita fraterna, specialmente quando si tratta di favorire
la preghiera, di osservare la povertà e di promuovere fraternamente
la formazione, per cercare insieme la volontà di Dio.
142,4. Si tenga spesso il Capitolo locale durante l'anno, e i superiori
maggiori lo promuovano, anche animandolo con la loro presenza.
142,5. I superiori non solo informino con mezzi adatti, ma anche consultino
i frati su problemi che devono essere trattati nel Capitolo.
142,6. Le votazioni fatte nel Capitolo locale sono consultive, a meno che
dal diritto universale o proprio non sia stabilito diversamente.
142,7. Spetta ai soli frati di professione perpetua fare elezioni e dare
il voto per l'ammissione dei frati alla professione, a norma delle Costituzioni.
143
143,1. Nella nostra curia generale e provinciale, nella casa del viceprovinciale
e del superiore regolare e anche nelle nostre case si abbia l'archivio,
dove si conservino diligentemente e sotto segreto tutti i documenti necessari,
e tutti i fatti degni di memoria siano annotati accuratamente da chi ne
ha ricevuto l'incarico.
143,2. Ci sia anche l'inventario dei documenti custoditi nell'archivio.

For information contact
P. MARCO TARCISIO MASCIA
markus@mbox.vol.it