
CAPITOLO II
L'AMMISSIONE ALLA NOSTRA VITA
E LA FORMAZIONE DEI FRATI
ARTICOLO I
La vocazione alla nostra vita
14
14,1. Dio, nella sua bontà, chiama tutti membri della Chiesa
alla perfezione della carità, secondo i diversi stati di vita, per
promuovere la santità di ciascuno e la salvezza del mondo.
14,2. A questa chiamata ognuno deve dare in tutta libertà una sua
risposta d'amore, in modo che la dignità della persona umana vada
di pari passo con la volontà di Dio.
14,3. Con animo riconoscente rallegriamoci tutti della singolare grazia
della vocazione religiosa che ci è stata concessa da Dio.
14,4. Corrispondendo alla nostra vocazione francescano-cappuccina, noi diamo
al mondo pubblica testimonianza della vita già ora presente ed eterna
di Cristo; lo seguiamo nella sua povertà e umiltà e diffondiamo
ovunque, specialmente tra i poveri, il suo messaggio.
14,5. Così noi, vivendo in fraternità come pellegrini, penitenti
nel cuore e nelle opere, al servizio di tutti in letizia e con spirito di
minori, intendiamo dedicarci alla missione salvifica della Chiesa.
15
15,1. La sollecitudine per le vocazioni nasce, soprattutto, dalla consapevolezza
che i frati hanno di vivere e offrire agli altri una vita ricchissima di
doti umane ed evangeliche. Infatti i candidati, abbracciandola, mentre rendono
un autentico servizio a Dio e agli uomini, realizzano se stessi. Ma, per
poter dare una evidente testimonianza di questo genere di vita, è
necessario il nostro continuo rinnovamento.
15,2. Tutti i frati prestino la loro collaborazione in favore delle vocazioni
spinti dal desiderio di attuare, secondo il nostro carisma, il disegno di
Dio.
15,3. Memori della sollecitudine di san Francesco nel veder crescere la
prima fraternità, tutti i frati, specialmente i ministri e le singole
fraternità, si premurino di scoprire e favorire le vocazioni autentiche
soprattutto con l'esempio, con la preghiera e con la parola.
15,4. Così facendo, collaboriamo con Dio che chiama e sceglie chi
vuole e contribuiamo al bene della Chiesa.
16
16,1 . Si promuovano con zelo le varie forme di pastorale vocazionale,
specialmente nell'ambito più vicino allo spirito del nostro Ordine.
16,2. Si ottengono migliori risultati dove ci sono dei frati specificamente
destinati a promuovere e a coordinare l'animazione vocazionale. Tutti i
frati, però, diano il loro contributo come segno di fecondità
della vita francescana.
16,3. A favorire le vocazioni giova molto offrire ai giovani l'opportunità
di partecipare, in qualche modo, alla nostra vita fraterna: cosa possibile
soprattutto in apposite case dove, nello stesso tempo, venga loro offerto
anche un aiuto per la riflessione personale.
16,4. Per coltivare bene e preparare meglio le vocazioni in vista della
vita religiosa, i ministri provinciali con il consenso del definitorio e,
se sembrerà opportuno, con il consiglio del Capitolo provinciale,
erigano speciali istituti secondo le necessità delle regioni e dei
tempi.
16,5. Questi istituti siano organizzati secondo le norme della sana pedagogia.
Gli alunni, unendo la formazione scientifica a quella umana e in continuo
contatto con la società e le famiglie, vi conducano, pari alla loro
età, spirito e sviluppo, un tenore di vita cristiana da cui si possa
scoprire e alimentare la vocazione alla vita religiosa.
16,6. Gli studi, che gli alunni devono coltivare, siano programmati in modo
che si possano proseguire altrove senza difficoltà.
ARTICOLO II
L'ammissione alla nostra vita
17
17,1. San Francesco, preoccupato per la purezza della vita intuendo
che la sua Fraternità sarebbe diventata una moltitudine temeva, nello
stesso tempo, il numero di frati inetti.
17,2. Perciò, dovendo la Fraternità crescere nella virtù,
nella perfezione della carità e nello spirito piuttosto che nel numero,
coloro che vorranno abbracciare la nostra vita siano accuratamente esaminati
e scelti.
17,3. I ministri provinciali si informino con cura se coloro che si devono
ammettere alla nostra vita abbiano i requisiti richiesti dal diritto universale
e nostro per la loro valida e lecita ammissione. In particolare si osservi
quanto segue:
a) i candidati per la loro indole siano idonei alla convivenza fraterna
nella nostra vita evangelica;
b) sia accertato che essi godano della salute fisica e psichica necessaria
per il nostro tenore di vita;
c) è necessario che i candidati dimostrino con la loro vita di credere
fermamente ciò che crede e tiene per certo la santa madre Chiesa
e che abbiano un modo di pensare cattolico;
d) risulti che essi godano di buona reputazione specialmente presso coloro
che essi ordinariamente frequentano;
e) siano dotati di debita maturità e di generosa volontà e
risulti con certezza che entrano nell'Ordine solo per servire sinceramente
a Dio e alla salvezza degli uomini, secondo la Regola e forma di vita di
san Francesco e secondo le nostre Costituzioni;
f) siano istruiti secondo le esigenze della propria regione e si abbia la
speranza che possano esercitare fruttuosamente il loro ufficio;
g) specialmente se si tratta di candidati di età adulta e di quelli
che hanno già avuto una certa esperienza di vita religiosa, si raccolgano
tutte le informazioni utili sulla loro vita precedente;
h) se si tratta di chierici secolari o di coloro che sono stati ammessi
in un altro istituto di vita consacrata o in una associazione di vita apostolica
o in seminario, oppure della riammissione di un candidato, si osservino
le prescrizioni del diritto universale.
18
18,1. Cristo, nostro sapientissimo maestro, rispondendo al giovane che
aveva mostrato il desiderio di conseguire la vita eterna, disse che, se
voleva essere perfetto, prima vendesse tutti i suoi beni e li distribuisse
ai poveri.
18,2. Il suo imitatore Francesco non solo insegnò questo consiglio
con la parola e lo mise in pratica in se stesso e negli altri che accoglieva,
ma lo prescrisse anche nella Regola perché venisse osservato.
18,3. Perciò i ministri provinciali facciano conoscere e spieghino
le parole del santo Vangelo ai candidati che, spinti dall'amore per Cristo,
vengono al nostro Ordine, perché, a suo tempo, prima della professione
perpetua, rinunzino ai loro beni in favore soprattutto dei poveri.
18,4. I candidati si preparino interiormente alla futura rinuncia dei beni
e si dispongano al servizio di tutti gli uomini, specialmente dei poveri.
18,5. I frati, poi, secondo la Regola, evitino qualsiasi occasione di ingerirsi
in queste faccende.
18,6. I candidati, inoltre, siano pronti a mettere a disposizione di tutta
la fraternità le risorse della loro intelligenza e della loro volontà,
nonché le loro doti di natura e di grazia per svolgere a servizio
del popolo di Dio gli incarichi che riceveranno.
19
19,1. Ammettere al postulato, al noviziato e alla professione, oltre
che al ministro generale, spetta, in ciascuna provincia, al ministro provinciale,
che può delegare questa facoltà al vicario provinciale, al
viceprovinciale e al superiore regolare.
19,2. Questi superiori, prima di ammettere i candidati al noviziato, consultino
il proprio Consiglio oppure tre o quattro frati nominati dallo stesso Consiglio;
per poter ammettere, invece, alla prima professione e alla professione perpetua,
hanno bisogno del consenso del loro Consiglio.
19,3. Se il caso lo richiede, siano consultati anche coloro che hanno una
particolare competenza in materia.
20
20,1. Spetta al maestro dei novizi, se il ministro provinciale non disporrà
diversamente, compiere l'atto o il rito di accettazione con il quale ha
inizio il noviziato.
20,2. Il ministro provinciale, invece, riceve in nome della Chiesa i voti
dei profitenti; può, tuttavia, delegare questa facoltà ad
un altro frate dell'Ordine.
20,3. Nel ricevere al noviziato e nell'emettere la professione si osservino
le prescrizioni liturgiche.
20,4. La professione religiosa si emetta ordinariamente durante la celebrazione
della Messa, usando la seguente formula approvata dalla Santa Sede per le
famiglie francescane: «Io fra... a lode di Dio, nella ferma volontà
di osservare più perfettamente il Vangelo di Cristo, poiché
il Signore mi ha dato questa grazia, davanti ai fratelli, nelle tue mani,
Padre N.N., (per tre anni, per... anni, per tutto il tempo della mia vita)
faccio voto di vivere in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità,
secondo la Regola confermata da Papa Onorio e le Costituzioni dell'Ordine
dei Frati Minori Cappuccini. Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa
Fraternità per attuare la mia totale consacrazione al servizio di
Dio e della Chiesa mediante l'efficace azione dello Spirito Santo, l'intercessione
della beata Vergine Maria Immacolata, del nostro Padre san Francesco e di
tutti i santi e il vostro fraterno aiuto».
21
21,1. La natura e il fine dei tre consigli evangelici, che nella professione
si promettono con voto, e di unirci a Cristo con il cuore che la grazia
ha reso libero, in una vita casta, povera e obbediente, seguendo l'esempio
di san Francesco.
21,2. Il consiglio evangelico della castità per il Regno dei cieli,
segno del mondo futuro e fonte di maggiore fecondità in un cuore
indiviso, comporta l'obbligo della perfetta continenza nel celibato.
21,3. Il consiglio evangelico della povertà ad imitazione di Cristo,
il quale, essendo ricco, si è fatto povero, comporta, oltre a una
vita povera di fatto e di spirito, la dipendenza dai superiori e la limitazione
nell'usare e disporre dei beni. Non solo, ma che prima della professione
perpetua si faccia anche la rinuncia volontaria alla capacità di
acquistare e di possedere e, per quanto è possibile, in forma valida
anche di fronte al diritto civile.
21,4. Il consiglio evangelico dell'obbedienza, promesso nello spirito di
fede e di amore per seguire Cristo obbediente fino alla morte, comporta
la sottomissione per Iddio della propria volontà ai legittimi superiori
«in tutte le cose che non sono contrarie alla coscienza e alla Regola»,
quando essi le comandano secondo le nostre Costituzioni.
ARTICOLO III
La formazione in genere
22
22,1. La formazione è il perfezionamento dei frati e delle fraternità
in modo che la nostra vita diventi, secondo le esigenze dei tempi e dei
luoghi, sempre più conforme al santo Vangelo e allo spirito francescano.
La formazione deve essere costante e protrarsi per tutta la vita sia nei
valori umani sia nella vita evangelica e religiosa.
22,2. La formazione completa interessa tutta la persona, in particolare
sotto l'aspetto religioso, psichico, culturale e anche professionale o tecnico.
E comprende due fasi: la formazione iniziale e la formazione permanente.
23
23,1. Ogni formazione è, prima di tutto, opera dello Spirito
Santo che vivifica dall'interno formatori e formandi.
23,2. La formazione attiva richiede la collaborazione dei formandi che sono
gli autori principali e responsabili della propria crescita.
23,3. Ogni frate per tutta la vita è, nello stesso tempo, colui che
forma e che si forma, perché tutti hanno sempre qualcosa da imparare
e da insegnare. Questo principio sia posto come programma della formazione
e sia tradotto nella pratica della vita.
23,4. Vivere insieme come frati minori l'un per l'altro è, fin dall'inizio,
una caratteristica della vocazione francescana. La vita fraterna, quindi,
deve essere sempre e dovunque l'esigenza fondamentale del processo formativo.
23,5. Perché le singole fraternità, in modo particolare quelle
che sono specificatamente formative, possano adempiere questo importante
compito, è necessario che attingano l'ispirazione e l'incentivo dalla
prima fraternità che è la fraternità provinciale.
23,6. Benché tutti i frati siano formatori, si richiedono, tuttavia,
alcuni frati dotati di maggiore responsabilità e delegati a questo
compito. Primi, fra questi, il ministro provinciale e i guardiani, in quanto
sono gli ordinari animatori e coordinatori del processo formativo dei frati.
Ci sono, poi, dei formatori qualificati che assumono questo ufficio in nome
della fraternità.
24
24,1. L'Ordine disponga di strumenti formativi rispondenti alle esigenze
del proprio carisma specifico.
24,2. Dovendosi prestare una particolare attenzione ai frati nella formazione
iniziale, le singole circoscrizioni predispongano adeguate strutture educative.
24,3. Il processo educativo richiede, soprattutto, un gruppo di frati responsabili,
i quali lavorino insieme con gli stessi criteri per tutto l'iter formativo.
Tale gruppo abbia il dovuto aiuto di tutta la fraternità.
24,4. Di grande importanza sono il segretariato e i centri di formazione;
si abbia quindi, attenzione che siano curati e resi operativi.
24,5. Il segretariato generale della formazione sia a disposizione dei superiori
generali e dei superiori delle diverse circoscrizioni con aiuti e informazioni,
perché possano provvedere a ciò che riguarda la formazione.
24,6. Similmente nelle singole province si abbia un consiglio di formazione
e, nei centri di formazione, sia incaricato un frate con particolari responsabilità
per promuovere ciò che riguarda la formazione.
24,7. Le singole province o gruppi di province, secondo le situazioni delle
regioni, abbiano un loro statuto formativo nel quale siano esposti la meta,
i programmi e gli schemi concreti di tutto il processo formativo dei frati.
ARTICOLO IV
L'iniziazione alla nostra vita
25
25,1. La formazione iniziale della nostra vita richiede la necessaria
esperienza e conoscenza, mediante le quali i candidati, sotto la guida dei
formatori, sono avviati progressivamente a vivere il Vangelo nello spirito
di san Francesco.
25,2. Nel tempo della iniziazione la formazione, che deve unire armonicamente
l'elemento umano e quello spirituale dei candidati, sia veramente solida,
completa e adattata alle necessità dei tempi e dei luoghi.
25,3. Si usino i mezzi appropriati per una educazione attiva e, soprattutto,
l'esercizio di quelle attività e di quei compiti per mezzo dei quali
i candidati siano condotti progressivamente ad acquisire l'autodominio e
la maturità psichica e affettiva.
25,4. Tenendo conto del loro particolare temperamento e dei doni di grazia,
i candidati siano introdotti nella vita spirituale, alimentata dalla lettura
della parola di Dio, dalla partecipazione attiva alla liturgia, dalla riflessione
personale e dalla preghiera, in modo da sentirsi sempre più attratti
verso Cristo, che e via, verità e vita.
25,5. I frati, nella formazione iniziale, acquistino una conoscenza ed esperienza
vera dello spirito francescano-cappuccino con lo studio della vita di san
Francesco e del suo pensiero circa l'osservanza della Regola, con lo studio
della storia e delle genuine tradizioni del nostro Ordine e, soprattutto,
con l'assimilazione e la pratica della vita alla quale sono stati chiamati.
25,6. Coltivino in modo particolare la vita fraterna sia in comunità
sia con gli altri uomini, soccorrendoli nelle loro necessità, per
imparare, così, a vivere sempre meglio l'operosa partecipazione alla
vita della Chiesa.
25,7. La specifica formazione iniziale dei frati sia ordinata secondo i
diversi uffici che essi dovranno esercitare e secondo le particolari circostanze
e gli statuti delle circoscrizioni.
25,8. Tutte le fasi dell'iniziazione devono svolgersi in fraternità
particolarmente idonee a condurvi la nostra vita e a darne la formazione,
e designate a questo fine dal ministro provinciale con il consenso del definitorio.
Tuttavia, lo stesso ministro provinciale con il consenso del definitorio
può concedere che il periodo del postulato sia vissuto fuori dalle
nostre fraternità.
25,9. L'erezione della casa del noviziato, il trasferimento e la soppressione
del noviziato stesso spettano al ministro generale con il consenso del definitorio
mediante un decreto dato per iscritto. Lo stesso ministro generale con il
consenso del definitorio, in casi particolari e in via eccezionale, può
concedere che il candidato trascorra l'anno di noviziato in un'altra casa
dell'Ordine, sotto la direzione di un religioso idoneo che faccia le veci
di maestro dei novizi.
25,10. Il superiore maggiore può permettere che un gruppo di novizi
dimori, per un certo spazio di tempo, in un'altra casa dell'Ordine da lui
designata.
26
26,1. Ogni fratello, dato da Dio alla fraternità, arreca gioia
e insieme è di sprone a rinnovarci nello spirito della nostra vocazione.
26,2. A tutta la fraternità, in quanto vi appartengono, spetta iniziare
i candidati alla nostra vita.
26,3. Tuttavia il ministro provinciale con il consenso del definitorio ne
affidi la direzione, nel modo e nei limiti da lui stabiliti, a frati dotati
di esperienza di vita spirituale, fraterna e pastorale, di dottrina, di
prudenza, di discernimento degli spiriti e di conoscenza delle anime.
26,4. I maestri dei postulanti, dei novizi e dei professi devono essere
liberi da tutti gli impegni, che possono distoglierli dalla cura e dalla
direzione dei candidati.
26,5. Quando, poi, lo consigliano particolari motivi, possono essere associati
a loro dei collaboratori, specialmente in ciò che riguarda la cura
della vita spirituale e il foro interno.
27
27,1. Il tempo della formazione iniziale incomincia dal giorno in cui
il candidato, ammesso dal ministro provinciale, entra nella fraternità,
e si protrae fino alla professione perpetua. Si compie a norma del diritto
universale e nostro. Dell'ingresso sia redatto un documento.
27,2. Da quel giorno il candidato, per quanto riguarda la formazione, la
vita e il lavoro, deve essere ritenuto membro della fraternità in
modo graduale, secondo le modalità stabilite dal ministro provinciale
con il consenso del definitorio.
27,3. La formazione iniziale, come inserimento nella nostra fraternità,
comprende il postulato, il noviziato e il postnoviziato.
28
28,1. Il postulato è il periodo della formazione iniziale e della
scelta da farsi della nostra vita. Il tempo e le modalità di questo
primo periodo sono stabiliti dal ministro provinciale con il consenso del
definitorio. In tale periodo il candidato conosce la nostra vita, e la fraternità,
da parte sua, conosce meglio il candidato e può vagliarne la vocazione.
28,2. La formazione dei postulanti tende, soprattutto, a completare la catechesi
della fede e comprende l'introduzione alla liturgia, il metodo dell'orazione,
l'istruzione francescana e la prima esperienza di lavoro apostolico. Devono
essere anche rafforzate e promosse la maturità umana, specialmente
affettiva, e l'attitudine a saper discernere evangelicamente i segni dei
tempi.
29
29,1. Il noviziato è il periodo di più intensa iniziazione
e di più profonda esperienza della vita evangelica francescano-cappuccina
nelle sue esigenze fondamentali e suppone un scelta libera e matura della
vita religiosa.
29,2. La direzione dei novizi, sotto l'autorità dei superiori maggiori,
è riservata al solo maestro, che sia frate dell'Ordine e abbia emesso
i voti perpetui.
29,3. La formazione del novizio si fonda sui valori della nostra vita consacrata,
conosciuti e vissuti alla luce dell'esempio di Cristo, delle intuizioni
evangeliche di san Francesco e delle genuine tradizioni dell'Ordine.
29,4. Il ritmo del noviziato risponda agli aspetti primari della nostra
vita religiosa mediante, principalmente, una particolare esperienza di fede,
di orazione contemplativa, di vita fraterna, di contatto con i poveri e
di lavoro.
29,5. Perché sia valido, il noviziato deve comprendere dodici mesi
da trascorrere nella stessa comunità del noviziato; il suo inizio
e la modalità siano stabiliti dal ministro provinciale con il consenso
del definitorio.
29,6. L'assenza dalla casa del noviziato per tre mesi continui o a intervalli
rende invalido il noviziato. L'assenza che superi i quindici giorni deve
essere supplita. Sia osservato, inoltre, con attenzione tutto ciò
che circa il noviziato prescrive il diritto universale.
29,7. Dell'inizio del noviziato, con il quale comincia la vita nell'Ordine,
si rediga un documento.
30
30,1. Il postnoviziato è il periodo in cui i frati, maturando
progressivamente, si preparano alla scelta, che sarà definitiva con
la professione perpetua, della nostra vita evangelica.
30,2. Poiché questa vita evangelica fraterna ha, nella nostra vocazione,
il primo posto, anche nel tempo del postnoviziato abbia la priorità.
Perciò si dia la stessa formazione a tutti i frati nello spazio di
tempo e nel modo da determinarsi dal ministro provinciale con il consenso
del definitorio.
30,3. I frati, secondo la propria indole e grazia, si applichino ad uno
studio più profondo della Sacra Scrittura, della teologia spirituale,
della liturgia, della storia e della spiritualità dell'Ordine, ed
esercitino le varie forme di apostolato e di lavoro anche domestico. Una
tale formazione, poi, sia sempre fatta in considerazione della vita e della
continua maturazione della persona.
ARTICOLO V
La professione della nostra vita
31
31,1. Riflettiamo spesso quanto grande della sia la grazia della nostra
professione religiosa.
31,2. Per mezzo di essa, infatti, a nuovo e speciale titolo, noi abbracciamo
a gloria e a servizio di Dio una vita che ci conduce alla perfezione della
carità; e, consacrati stabilmente e intimamente al culto divino,
rappresentiamo Cristo unito da indissolubile vincolo alla Chiesa, sua sposa.
31,3. In questa consacrazione, per ottenere più abbondante il frutto
della grazia battesimale, ci obblighiamo a vivere i consigli evangelici
secondo la Regola e le Costituzioni.
31,4. Intendiamo, così, liberarci da quegli impedimenti che ci possono
distogliere dalla carità perfetta, dalla libertà spirituale
e dalla perfezione del culto divino.
31,5. Per mezzo della professione, infine, godendo nella Chiesa di uno speciale
dono di Dio, con la nostra testimonianza la aiutiamo nella sua missione
di salvezza.
31,6. Esortiamo, perciò, i frati a prepararsi accuratamente alla
professione con gli esercizi spirituali, con una intensa vita sacramentale,
specialmente eucaristica, e con fervente orazione. E ciò si faccia
ancor meglio e in un modo particolare prima della professione perpetua.
32
32,1. Terminato il noviziato e verificata l'idoneità del novizio,
si emetta, per il tempo da determinarsi dal ministro provinciale in accordo
con lo stesso novizio, la professione temporanea dei voti, che si rinnoverà
spontaneamente fino alla professione perpetua. Se permane il dubbio sull'idoneità,
il ministro provinciale può prorogare il tempo di prova, ma non oltre
sei mesi. Se poi il novizio sarà giudicato non idoneo, sia dimesso.
32,2. Il tempo della prima professione non sia né più breve
di tre anni né più lungo di sei; ma, se sembra opportuno,
può essere prorogato, in modo tuttavia che tutto il tempo in cui
il frate è legato da voti temporanei non superi i nove anni.
32,3. La professione perpetua, se il frate è giudicato idoneo e spontaneamente
lo richieda, si emette nel tempo determinato dal ministro provinciale, udito
lo stesso profitente, salvo sempre il triennio completo di professione temporanea,
e mai prima del ventunesimo anno di età già compiuto. Mediante
la professione perpetua il candidato è definitivamente incorporato
nella fraternità con tutti i diritti e doveri, a norma delle Costituzioni.
32,4. Compiuto il tempo della professione temporanea, il frate può
andarsene; e, per giusti motivi, il competente superiore maggiore, udito
il suo consiglio, può escluderlo dall'emettere una successiva professione.
32,5. Si osservino tutti gli altri prescritti del diritto universale riguardanti
la professione, specialmente circa la disposizione dei beni prima della
professione temporanea e perpetua.
33
33,1. L'abito religioso si consegna nella prima professione, benché
prima sia stato indossato l'abito dei novizi. Ricordiamo che l'abito che
portiamo deve essere segno che siamo consacrati a Dlo, frati minori e fratelli.
33,2. Rivestiti di Cristo, mite e umile, dobbiamo essere non dei falsi minori,
ma veramente tali nel cuore, nelle parole e nelle opere.
33,3. I segni di umiltà che i frati presentano all'esterno, giovano
poco alla salvezza delle anime, se i frati stessi non sono animati dallo
spirito di umiltà.
33,4. Perciò, seguendo l'esempio di san Francesco, impegnamoci con
tutte le forze a diventare buoni e non a sembrarlo soltanto; a essere identici
nelle parole e nelle opere, fuori e dentro; e, ritenendoci, secondo l'ammonizione
della Regola, inferiori a tutti, siamo i primi a onorare gli altri.
33,5. Il nostro abito, secondo la Regola e l'uso dell'Ordine, consiste nella
tonaca di color castano con il cappuccio, del cingolo e dei sandali o, per
giusto motivo, delle scarpe.
33,6. I frati portino l'abito dell'Ordine come segno della propria consacrazione
e come testimonianza di poverta. La norma della pluriformita vale quanto
alla consuetudine di portare la barba.
34
34,1. La fraternità locale, nei tempi stabiliti dal ministro
provinciale con il consiglio del definitorio, previa l'informazione del
maestro, rifletta e discuta in comune sulla idoneità dei candidati
e sul proprio modo di comportarsi con loro.
34,2. Durante il noviziato e prima della professione perpetua i frati professi
perpetui, che da quattro mesi hanno dimorato nelle rispettive comunità,
esprimano il loro giudizio anche con voto consultivo, nel modo determinato
dal ministro provinciale.
35,3. I frati di voti temporanei non siano esclusi dall'esprimere il loro
parere, senza però dare il voto.
35,4. Sia inviata, poi, al ministro provinciale la relazione di ciascuna
di queste adunanze e anche sull'esito delle votazioni, se ci sono state.
35
35,1. Sia redatto, inoltre, il documento della professione emessa, sia
temporanea che perpetua, con l'indicazione dell'età e delle altre
circostanze necessarie, firmato dallo stesso professo, da chi ne ha ricevuto
la professione e da due testimoni.
35,2. Questo documento, poi, insieme agli altri prescritti dalla Chiesa,
sia conservato con cura nell'archivio provinciale; e il ministro provinciale
ne prenda nota nel registro delle professioni, da conservarsi in archivio.
35,3. Trattandosi di professione perpetua, il ministro provinciale ne informi
il parroco del luogo dove il professo e stato battezzato.
36
36,1. Il ministro provinciale e, per mandato speciale, anche gli altri
superiori dei quali si è detto al numero 19, hanno la facoltà
di dimettere il postulante o il novizio ritenuto non idoneo alla nostra
vita.
36,2. Per un grave motivo che non ammetta dilazione, ha la stessa facoltà
il maestro sia dei novizi sia dei postulanti, con il consenso, però,
del Consiglio della fraternità. Di ciò deve essere subito
informato il ministro provinciale.
36,3. Il ministro generale con il consenso del definitorio può concedere
a un frate di voti temporanei, se questi lo chiede per gravi motivi, l'indulto
di uscire dall'Ordine; ciò comporta, per diritto stesso, la dispensa
dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla professione.
36,4. In tutto ciò che riguarda il passaggio ad un altro istituto
di vita consacrata o ad una associazione di vita apostolica, l'uscita dall'Ordine
e la dimissione del frate dopo la professione sia temporanea che perpetua,
si osservino i prescritti del diritto universale della Chiesa.
ARTICOLO VI
La formazione speciale
37
37,1. San Francesco nel suo Testamento speciale scrive: «Coloro
che non sanno lavorare, imparino».
37,2. Questa ammonizione ha un significato sempre valido e oggi piu urgente
che mai. Difficilmente, infatti, si puo svolgere un'attività in maniera
conveniente senza una formazione speciale e adeguata.
37,3. E' compito dell'Ordine aiutare ogni frate a sviluppare le proprie
capacità di lavoro. Così i frati, lavorando, si sostengono
vicendevolmente nella vocazione e favoriscono l'armonia della vita fraterna.
37,4. I singoli frati, secondo le loro doti, siano formati per i compiti
e gli uffici che dovranno svolgere. Perciò, alcuni imparino i mestieri
e le attività pratiche, gli altri si dedichino agli studi pastorali
o scientifici, specialmente sacri.
38
38,1. Tutti i frati, però, servendo il Signore da minori, si
ricordino che sopra tutte le cose devono desiderare di avere lo spirito
del Signore e la sua santa operazione.
38,2. Procurino, perciò, mentre apprendono un'abilità manuale
e una solida cultura, di essere, nella particolare grazia di lavoro, competenti
insieme e santi.
38,3. In spirito di abnegazione e di disciplina e secondo la capacità
del loro ingegno si dedichino alla formazione speciale in modo da contribuire,
con la promozione della persona e con la cultura, al bene dell'Ordine, della
Chiesa e della società.
38,4. Gli studi, illuminati e vivificati dalla carità di Cristo,
siano del tutto consoni allo stile della nostra vita.
38,5. Perciò i frati, nell'attendere agli studi, coltivino la mente
e il cuore, in modo che, secondo l'intenzione di san Francesco, progrediscano
nella vocazione; la formazione, infatti, a qualsiasi genere di lavoro è
parte integrante della nostra vita religiosa.
39
39,1. I frati che sono chiamati agli ordini sacri devono essere preparati
secondo le norme della Chiesa, tenuto presente il carattere della nostra
fraternità. Per ricevere gli ordini sacri si richiede il consenso
del ministro provinciale e del suo definitorio.
39,2. Con la stessa sollecitudine, in ciascuna provincia, si provveda alla
formazione intellettuale, apostolica e tecnica degli altri frati, secondo
gli uffici dei singoli.
39,3. La formazione nelle discipline filosofiche e teologiche, impartita
specialmente secondo la dottrina francescana, tenda con metodo uniforme,
a rivelare progressivamente nelle menti il mistero di Cristo.
39,4. La sollecitudine pastorale del nostro Ordine apostolico pervada tutta
la formazione. Così tutti i frati, secondo la capacità di
ciascuno, potranno annunciare, come discepoli e profeti del Signore nostro
Gesù Cristo, il Regno di Dio con l'opera e la parola, tenendo conto
delle particolari necessità delle regioni e del compito missionario
ed ecumenico della Chiesa.
39,5. I ministri provinciali con il consenso del definitorio erigano nelle
province sedi adeguate alla formazione speciale dei frati; o provvedano
diversamente, specialmente con la collaborazione tra le province o tra le
famiglie francescane, per quanto le condizioni dei luoghi lo permettono.
39,6. Se poi i frati, nel periodo della formazione iniziale, frequentano,
secondo le condizioni e le esigenze della regione o della provincia, centri
di formazione fuori dell'Ordine, si deve sempre e accuratamente completare
la loro formazione religiosa francescano-cappuccina.
39,7. I ministri provinciali abbiano cura che i frati idonei siano preparati
presso istituti, facoltà e università, in modo particolare
nelle scienze sacre e nelle altre, così pure nelle arti e nelle professioni,
come sembrerà opportuno per il servizio della Chiesa e dell'Ordine.
40
40,1. Gli educatori siano consapevoli che i frati formandi sono i principali
artefici della formazione, della quale sono anche i primi responsabili in
fiduciosa collaborazione con gli educatori.
40,2. Nel metodo di insegnamento, nei colloqui con gli alunni e nel condurre
attivamente le esercitazioni, gli educatori procurino che i frati in formazione
acquisiscano una cultura viva e organica.
40,3. Preparino ed espongano con diligente cura le lezioni sotto la guida
del magistero della Chiesa e le adeguino alle esigenze volute dal progresso
delle loro discipline.
40,4. Si raccomanda, inoltre, che impegnino le loro forze a compiere e a
divulgare le ricerche e le opere scientifiche specialmente di argomento
francescano; a questo scopo, ad essi e agli altri frati possono fornire
aiuti gli Istituti Francescani promossi dall'Ordine.
40,5. Oltre alla biblioteca centrale o regionale che è vivamente
raccomandata, ci sia in tutte le nostre case una biblioteca comune fornita
secondo le necessità di ciascuna fraternità. L'accesso alle
nostre biblioteche, dove è possibile, sia consentito anche agli estranei,
osservate, tuttavia, le dovute cautele.
ARTICOLO VII
La formazione permanente
41
41,1. La formazione permanente è il processo di rinnovamento
personale e comunitario e di conveniente aggiornamento delle strutture,
per renderci idonei a vivere sempre la nostra vocazione secondo il Vangelo
nella concreta realtà di ogni giorno.
41,2. La formazione permanente, benché interessi complessivamente
tutta la persona, ha un duplice aspetto: la conversione spirituale mediante
un continuo ritorno alle fonti della vita cristiana e allo spirito primitivo
dell'Ordine adattati ai tempi; e un rinnovamento culturale e professionale
attraverso un aggiornamento, per così dire, tecnico alle condizioni
dei tempi. Tutto questo giova a una maggiore fedeltà alla nostra
vocazione.
42
42,1. Il frate che ha ultimato il periodo della formazione iniziale
non può ritenersi, per questo, pienamente preparato per tutta la
vita. Perciò, la formazione permanente è destinata a tutti
i frati.
42,2. Senza dubbio e prima di tutto è diritto-dovere dei singoli
frati di impegnarsi nella propria formazione permanente, in quanto essa
altro non è che un continuo sviluppo della nostra vocazione.
42,3. La formazione permanente, poi, deve essere considerata anche come
dovere ordinario e pastorale di tutti i superiori.
43
43,1. In ciascuna provincia, secondo i diversi luoghi e le diverse condizioni
delle persone e dei tempi, si emanino norme particolari riguardanti la formazione
permanente.
43,2. Il programma sia organico, dinamico e completo in modo da comprendere,
alla luce del Vangelo e dello spirito di fraternità, tutta la vita
religiosa.
43,3. Il modo di vivere quotidiano favorisce molto la formazione permanente.
Infatti la prima scuola di formazione è l'esperienza quotidiana nel
ritmo normale di preghiera, di riflessione, di convivenza e di lavoro.
43,4. Oltre a ciò si raccomandano molto i mezzi o aiuti straordinari,
cioè proposte nuove o rinnovate di formazione permanente, con l'aiuto
delle fraternità locali e provinciali, nell'ambito rispettivamente
delle singole province o delle regioni o delle Conferenze dei superiori
maggiori.
43,5. Per attuare la formazione e promuovere la cultura francescana e favorire
lo spirito di fraternità in tutto l'Ordine, è indicato il
nostro Collegio Internazionale di Roma.
44
44,1. Ciascun frate procuri di camminare sempre degnamente nella vocazione
francescano-cappuccina alla quale è stato chiamato da Dio.
44,2. Perciò sforziamoci tutti di conservare e consolidare, per noi
e per gli altri, con la cooperazione fedele, con la prudente vigilanza e
con l'orazione costante il dono della vocazione religiosa e della perseveranza.
44,3. Guardiamoci anche, fratelli, di non cadere nell'apostasia del cuore,
che si ha quando, per tiepidezza, sotto un'apparenza religiosa, si porta
un cuore mondano e ci si allontana dallo spirito e dall'amore della propria
vocazione, obbedendo allo spirito di superbia e di sensualità di
questo mondo. Ma, ricordando il detto dell'apostolo: «Non vogliate
conformarvi a questo mondo», fuggiamo tutto ciò che sa di peccato
e snerva la vita religiosa.
44,4. Adoperiamoci, quindi, perché, dopo aver lasciato il mondo,
nient'altro desideriamo, nient'altro vogliamo, nient'altro ci diletti, se
non seguire lo spirito del Signore e la sua santa operazione, e piacergli
sempre, così da essere veramente fratelli e poveri, miti e assetati
di santità, misericordiosi e puri di cuore, tali insomma che, attraverso
noi, il mondo possa conoscere la pace e la bontà di Dio.

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P. MARCO TARCISIO MASCIA
markus@mbox.vol.it