
CAPITOLO XII
LA DIFFUSIONE DELLA FEDE
E LA VITA DI FEDE
ARTICOLO I
L'impegno missionario dell'Ordine
174
174,l . Cristo Gesù, Vangelo di Dio, primo e sommo annunciatore
del Vangelo, trasmise ai suoi discepoli e, in essi, alla comunità
di fede che è la Chiesa, la grazia e il comando di evangelizzare.
174,2. Tutti i battezzati e, particolarmente i religiosi per la loro donazione
di sé, sono intimamente uniti al popolo di Dio in cammino che è
la Chiesa, la quale per la missione ricevuta da Dio e dallo Spirito Santo,
è sacramento universale di salvezza e, perciò, per sua natura,
missionaria.
174,3. San Francesco per divina ispirazione fece rifiorire ai suoi tempi
con l'esempio della vita e con la forza della sua Regola lo spirito missionario
e diede impulso a quelle iniziative della Chiesa, dette attività
missionarie, che hanno lo scopo di annunciare il Vangelo. Così il
Regno di Dio raggiunge gli uomini trasformandoli, crea un mondo nuovo nella
giustizia e nella pace, e la Chiesa ogni giorno si edifica e perfeziona.
174,4. Il nostro Ordine partecipa al compito di evangelizzare che spetta
a tutta la Chiesa e annovera l'opera missionaria tra i suoi principali impegni
apostolici.
174,5. Sono ritenuti missionari i frati che in qualunque continente o regione
portano il lieto messaggio della salvezza a coloro che non credono in Cristo.
174,6. Riconosciamo, tuttavia, la particolare condizione di quei frati che
esercitano l'attività missionaria al servizio delle nuove Chiese.
175
175,1. I frati missionari, secondo il pensiero di san Francesco, possono
vivere spiritualmente fra i non cristiani in due modi: o dando testimonianza
della vita evangelica con grande fiducia e carità, sottomessi a tutti
per amore di Dio; oppure, se lo sapranno gradito a Dio, annunziando apertamente
ai non credenti la parola di salvezza perché con il battesimo siano
incorporati alla Chiesa.
175,2. I frati, quando vedono che le Chiese particolari sono in grado di
provvedere quasi da sole all'opera dell'evangelizzazione, ascoltino volentieri
i figli delle giovani Chiese e dialoghino con loro. Così diventa
evidente che essi sono venuti solo per prestare servizio a quelle Chiese
e ai loro pastori.
175,3. Valutando le condizioni storiche, religiose, sociali e culturali
alla luce del Vangelo, spinti da spirito di carità e da animo profetico,
agiscano nella libertà dei figli di Dio.
175,4. Similmente in accordo con le altre Chiese e con religioni non cristiane,
favoriscano i movimenti tesi a migliorare il mondo, e siano attenti alle
idee che influiscono sul modo di pensare e di agire dei popoli.
176
176,1. I frati che per divina ispirazione si sentono chiamati all'attività
missionaria in un'altra regione dove l'evangelizzazione è più
urgente, espongano il loro proposito al ministro provinciale; questi tuttavia
può chiamare anche altri frati idonei disposti ad assumersi tale
incarico.
176,2. Lo stesso ministro, dopo che, secondo le proprie condizioni, si siano
adeguatamente preparati in teoria e in pratica nella missiologia e nell'ecumenismo,
li presenti al ministro generale, al quale spetta dare le lettere obbedienziali.
176,3. I ministri non ricusino, per la scarsità del personale in
provincia, di mandare i frati che hanno i requisiti necessari, ma ripongano
ogni loro preoccupazione e pensiero in colui che ha continua cura di noi.
176,4. Le diverse province dell'Ordine, secondo l'opportunità, si
prestino generosamente vicendevole aiuto e per mezzo del ministro generale
offrano missionari e aiuti alle circoscrizioni bisognose.
176,5. Si invitino i frati a partecipare, anche solo temporaneamente all'attività
missionaria, specialmente per prestare alcuni servizi speciali.
176,6. I frati, prestando la loro opera e il loro consiglio, lavorino in
perfetto accordo con i missionari laici, specialmente se catechisti, e,
insieme a loro, promuovano con cura l'animazione pastorale e anche il bene
sociale ed economico del popolo.
176,7. I superiori incrementino nei frati l'amore e lo spirito di cooperazione
per le missioni, in modo che tutti, secondo la propria condizione e capacità,
in fraterno contatto con i missionari, pregando per le nuove Chiese e in
unione con esse, e sensibilizzando il popolo cristiano, adempiano il loro
dovere missionario.
177
177,1. Poiché lo stato di coloro che professano i consigli evangelici
è parte integrante della vita e della santità della Chiesa,
esso deve essere promosso con sollecitudine sin dall'inizio di una nuova
Chiesa. I frati missionari, quindi, si impegnino a favorire nelle Chiese
particolari il nostro spirito e il nostro carisma.
177,2. Spetta, perciò, ai superiori maggiori disporre che tra i missionari
ci siano frati idonei alla formazione dei candidati all'Ordine.
177,3. La forma della nostra vita e il patrimonio spirituale del nostro
Ordine, che è universale e comprende tutti i riti della Chiesa cattolica,
si trasmettano e si esprimano secondo le condizioni delle regioni, la natura
di ciascun popolo e il carattere della Chiesa particolare; e gli usi particolari
propri di una regione non si trasferiscano in un'altra. Compete al ministro
generale con il consenso del definitorio decidere riguardo al rito per le
singole circoscrizioni, osservato quello che, secondo il diritto, si deve
osservare.
178
178,1. È compito del ministro generale con il consenso del definitorio
e d'accordo con l'autorità ecclesiastica, promuovere e coordinare
l'attività missionaria nelle Chiese particolari.
178,2. Spetta al ministro provinciale con il consenso del definitorio accettare
l'impegno missionario proposto dal generale e sottoscrivere le convenzioni
con il rispettivo superiore ecclesiastico, avuta prima l'approvazione del
ministro generale con il consenso del definitorio.
178,3. Il ministro generale e i ministri provinciali con il consenso del
definitorio istituiscano il segretariato per l'animazione e la cooperazione
missionaria e ne determinino il compito.
178,4. I frati collaborino assiduamente con gli istituti religiosi che nel
medesimo territorio svolgono attività missionaria della Chiesa particolare,
o, in patria, si dedicano all'animazione missionaria.
178,5. Si tenga presente che la mèta dell'attività missionaria
è la promozione della Chiesa particolare, nella quale il clero, i
religiosi e i laici hanno la responsabilità secondo le rispettive
competenze.
179
179,1. I frati si ricordino di san Francesco che volle mandare i suoi
compagni, come Cristo i suoi discepoli, in povertà e in piena fiducia
in Dio Padre, per annunciare ovunque, con la vita e la parola, la pace.
179,2. Raccomandiamo questa grande opera all'intercessione della beata Vergine
Maria, Madre del Buon Pastore, la quale generò Cristo, luce e salvezza
di tutte le genti, e il mattino della pentecoste, nell'effusione dello Spirito
Santo, fu presente, pregando, agli inizi della evangelizzazione.
ARTICOLO II
La vita di fede dei frati
180
180,1. Come veri discepoli del Signore e figli di san Francesco, aiutati
dalla grazia divina, custodiamo con fermezza sino alla fine la fede che
abbiamo ricevuto da Dio mediante la Chiesa; scrutiamone con ogni impegno
e saggezza le profondità, lasciandoci compenetrare da essa nella
vita pratica.
180,2. Imploriamo da Dio con assidua preghiera la crescita di questo inestimabile
dono e viviamolo in intima comunione con tutto il popolo di Dio.
180,3. Sotto la guida dello Spirito Santo, in ogni luogo testimoniamo Cristo,
e, a coloro che ce la chiedono, rendiamo ragione della speranza che abbiamo
in noi della vita eterna.
181
181,1. A san Francesco stava sommamente a cuore seguire fedelmente il
magistero della Chiesa, quale custode della parola di Dio scritta e oralmente
trasmessa e della vita evangelica.
181,2. Per conservare integra questa eredità spirituale, nutriamo
una particolare devozione per la santa madre Chiesa.
181,3. Pensando, parlando e agendo, sentiamoci sempre in accordo con la
Chiesa in tutto, evitando diligentemente le dottrine false e pericolose.
181,4. Con senso di attiva e consapevole responsabilità, prestiamo
religioso ossequio di volontà e di intelletto al Romano Pontefice,
maestro supremo della Chiesa universale, e ai Vescovi che, come testimoni
della fede con il Sommo Pontefice, ammaestrano il popolo di Dio.
181,5. All'inizio dell'ufficio ricevuto, i superiori e gli altri frati facciano
la professione di fede, come prescrive il diritto.
182
182,1. Corrispondendo alla vocazione divina con cui Dio ogni giorno
chiede la nostra partecipazione al suo disegno di salvezza, ricordiamo quanto,
davanti al popolo di Dio, siamo legati a Cristo in forza della nostra professione.
182,2. Memori che Dio non revoca mai i suoi doni e, quindi, nemmeno la vocazione
data, procuriamo di distinguerci sempre più camminando degnamente
nella vocazione alla quale siamo stati chiamati. Non ci mancherà
la sua grazia per superare le difficoltà in questa via stretta che
conduce alla salvezza.
182,3. Dedichiamoci assiduamente al nostro rinnovamento, perseverando con
cuore lieto nella nostra vita; consapevoli, però, della fragilità
umana, camminiamo nella via della conversione insieme con la Chiesa, che
è sempre rinnovata dallo Spirito Santo.
183
183,1. In forza della nostra professione, osserviamo semplicemente e
cattolicamente la Regola di san Francesco, approvata da Papa Onorio.
183,2. La sua interpretazione autentica e riservata alla Santa Sede, la
quale dichiara abrogate, quanto al loro vigore precettivo, le precedenti
dichiarazioni pontificie della stessa Regola, eccetto quelle che sono accolte
nel diritto universale e in queste Costituzioni.
183,3. La Santa Sede, inoltre, riconosce ai Capitoli generali la facoltà
di adattare la Regola alle nuove circostanze, purché gli stessi adattamenti
ottengano valore di legge mediante la sua approvazione.
184
184,1. L'interpretazione autentica delle Costituzioni è riservata
alla Santa Sede. Per favorire, con una certa continuità, un adeguato
rinnovamento, spetta al Capitolo generale con il consenso dei due terzi
dei votanti integrare, modificare le Costituzioni derogarvi o abrogarle,
secondo le esigenze dei tempi, salva tuttavia l'approvazione della Santa
Sede.
184,2. Fuori del Capitolo, però, spetta al ministro generale con
il consenso del definitorio risolvere i dubbi e colmare le lacune che si
trovassero nel nostro diritto proprio. Tali soluzioni, tuttavia, hanno valore
fino al prossimo Capitolo.
184,3. I superiori, in casi particolari, possono dispensare ad tempus dai
precetti disciplinari delle Costituzioni i propri frati e gli ospiti tutte
le volte che lo ritengano opportuno per il loro bene spirituale.
184,4. La dispensa temporanea per tutta la provincia è riservata
al ministro generale; per tutta la fraternità locale al proprio superiore
maggiore.
184,5. Affinché le prescrizioni delle Costituzioni siano adeguatamente
applicate alle condizioni delle province e delle regioni, i Capitoli provinciali
o le Conferenze dei superiori maggiori possono emanare statuti particolari
che devono essere approvati dal ministro generale con il consenso del definitorio.
184,6. Tutte le questioni circa i diritti contesi sia tra religiosi o case,
sia tra circoscrizioni dell'Ordine, siano risolti a norma del nostro «Modus
procedendi».
185
185,1. Il nostro Ordine è retto dal diritto universale della
Chiesa, dalla Regola e dalle Costituzioni. Questo testo unico delle Costituzioni
ha forza giuridica in tutto l'Ordine.
185,2. Poiché non è possibile emanare leggi e statuti per
tutti i casi particolari, teniamo presenti in ogni nostra azione il santo
Vangelo, la Regola a Dio promessa, le sane tradizioni e gli esempi dei santi.
185,3. I superiori precedano i frati nella vita della nostra fraternità
e nell'osservanza delle Costituzioni e con l'ardire della carità
li esortino ad osservarle.
CONCLUSIONE
186
186,1. San Francesco, prossimo alla morte, impartì la benedizione
della santissima Trinità, insieme con la sua, ai veri osservanti
della Regola. Perciò, tutti, fuggendo ogni negligenza, attendiamo
con fervente amore a raggiungere la perfezione evangelica indicata nella
Regola e nel nostro Ordine.
186,2. Ricordiamo, fratelli carissimi, quel mirabile tema, sul quale il
serafico Padre tenne la predica al Capitolo dei frati: «Grandi cose
abbiamo promesso a Dio, ma cose maggiori ha Dio promesso a noi». Sforziamoci,
quindi, con l'aiuto di Maria, Madre di Dio e Madre nostra, di osservare
queste Costituzioni e quanto abbiamo promesso, e con ardente desiderio aspiriamo
a quei beni che ci sono stati promessi.
186,3. Facendo tutto questo, fissiamo lo sguardo sul nostro Redentore, affinché,
conosciuto il suo beneplacito, procuriamo di piacergli con cuore puro. L'osservanza
delle Costituzioni ci aiuterà non solo ad osservare la Regola promessa,
ma anche la legge divina e i consigli evangelici. Nella fatiche abbonderà,
per Cristo Gesù, la nostra consolazione e tutto potremo in colui
che ci conforta, perché in tutto ci dà intelletto colui che
è Sapienza di Dio e a tutti dona abbondantemente.
186,4. Cristo, dunque, il quale è luce e attesa delle genti, fine
della legge, salvezza di Dio, Padre del mondo futuro e fondamento di tutte
le cose e, infine, nostra speranza; nel quale tutte le cose sono possibili,
soavi e leggere, e al quale è nota la nostra fragilità non
solo ci darà le forze per eseguire i suoi comandi e i suoi consigli,
ma anche effonderà i suoi santi doni in così grande abbondanza
che, superati tutti gli ostacoli, possiamo seguirlo e imitarlo con grande
generosità di cuore, usando, come forestieri, le cose visibili e
aspirando alle cose invisibili.
186,5. In Cristo, dunque, il quale è Dio e uomo, luce vera e splendore
della gloria, candore della luce eterna e specchio senza macchia, immagine
della bontà di Dio; in lui che è stato costituito dal Padre
giudice degli uomini legislatore e salvatore, e al quale il Padre e lo Spirito
Santo hanno reso testimonianza e nel quale sono i nostri meriti, esempi
di vita, aiuti e premi, fatto per noi da Dio sapienza e giustizia, siano
fissi ogni nostro pensiero, meditazione e imitazione.
186,6. A Cristo, infine, che con il Padre e lo Spirito Santo vive e regna
coeterno, consustanziale, coeguale e unico Dio, sia sempiterna lode, onore
e gloria nei secoli dei secoli. Amen.

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P. MARCO TARCISIO MASCIA
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